Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022) cancella la norma sulle società in perdita sistematica che impone la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo d’imposta successivo ai precedenti cinque nei quali le società hanno dichiarato perdite fiscali ovvero per quattro anni perdite e per un anno un reddito inferiore a quello minimo: l’abrogazione decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. In aggiunta alla disciplina che considera di comodo le società con insufficienza di ricavi, è prevista una situazione di non operatività per presunzione (società in perdita sistematica) che interessa tutte quelle società che: - presentano dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per cinque periodi di imposta consecutivi (facendo scattare la non operatività a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta); - nell’arco temporale di cinque periodi di imposta consecutivi, sono per quattro periodi di imposta in perdita fiscale e in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all’ammontare minimo determinabile ai sensi dell’art. 30, legge n. 724/1994. L’abrogazione contenuta nel decreto Semplificazioni Tra le misure contenute nel D.L. n. 73/2022 rileva, nell’art. 9, la cancellazione della norma sulle società in perdita sistematica che impone la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo d’imposta successivo ai precedenti cinque nei quali le società hanno dichiarato perdite ovvero per quattro anni perdite e per un anno un reddito inferiore a quello minimo. La disposizione, che ha un impatto anche nel mondo societario IRPEF e che comporta delle conseguenze anche ai fini IRAP nonché sui crediti IVA, non essendo richiesto il presupposto, invece, per la sua applicazione sulle società di comodo, viene cancellata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. La disciplina tra cause di esclusione e di disapplicazione Il periodo di osservazione di cinque anni rileva, altresì, anche ai fini della verifica dell’esistenza di cause di disapplicazione. Il verificarsi di una causa di disapplicazione in almeno uno dei periodi d’imposta di “osservazione” comporta, infatti: - la disapplicazione della disciplina delle società non operative nel periodo di “applicazione” (il sesto); - l’interruzione del quinquennio di osservazione, il quale riprende a decorrere dal periodo successivo a quello interessato dalla causa di disapplicazione. Si rammenta che il Legislatore ha previsto una serie di cause di esclusione, disciplinate dall’art. 30 della legge n. 724/1994, che valgono sia per le società non operative che per le società in perdita sistematica: in presenza anche solo di una di tali cause, nessuna delle due discipline troverà applicazione (C.M. 11 giugno 2012, n. 23). Inoltre, con particolare riguardo alle società in perdita sistematica, le cause di esclusione devono essere verificate nel periodo d’imposta successivo al termine del quinquennio di osservazione, ovvero il sesto (periodo di applicazione delle disposizioni antielusive). Le cause di esclusione (previste dal citato art. 30) vanno tenute distinte dalle cause di disapplicazione (previste dai provvedimenti 14 febbraio 2008 e 11 giugno 2012) in quanto: - la sussistenza di una causa di esclusione assicura contemporaneamente la non applicazione sia della disciplina delle società di comodo, sia di quella relativa alla perdita sistematica; - il verificarsi di una causa di disapplicazione ha un’operatività più limitata in quanto consente di non applicare soltanto la specifica disciplina (test di operatività sui ricavi oppure perdita sistematica). Conseguenze per le società sistematicamente in perdita Una società qualificata in perdita sistematica, in assenza di cause di esclusione o di disapplicazione: - deve dichiarare il reddito minimo e il valore della produzione minimo previsto per le società di comodo; - deve applicare una maggiorazione IRES del 10,5% se si tratta di società di capitali; - non può utilizzare in compensazione orizzontale o chiedere il rimborso del credito IVA del periodo d’imposta in cui le società che risultano in perdita sistematica. Da quando decorre l’abrogazione? La norma sulle società in perdita sistematica viene abrogata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Sostanzialmente, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della legge n. 724/1994 non troveranno, quindi, applicazione per il periodo d’imposta 2022 “solare” ancorché: - i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale; - quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo. Resta, invece, ferma l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il periodo d’imposta 2021 “solare” (modelli Redditi 2022). Ne consegue che per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione, quale ultimo periodo, nel 2021 (Redditi 2022) e si dovrà verificare se, il medesimo soggetto: - abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (ossia, per i periodi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) ovvero; - sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2016, 2017, 2019 e 2020) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2018). Ad esempio Operativamente, una società in perdita sistematica nel periodo d’imposta 2021 e in assenza di cause di esclusione o di disapplicazione sarà soggetta alle “restrizioni/penalizzazioni” previste e nella compilazione dei modelli dichiarativi riferiti al periodo d’imposta 2021 dovrà attenersi a quanto segue: - deve dichiarare il reddito minimo e il valore della produzione minimo previsto per le società di comodo, compilando l’apposita sezione del quadro RS del modello Redditi SC (righi da RS116 a RS125) e la Sezione III del quadro IS del modello IRAP (righi da IS16 a IS20); - deve applicare una maggiorazione IRES del 10,5% se trattasi di società di capitali, con compilazione dell’apposito rigo RQ62 del modello Redditi SC; - non può utilizzare in compensazione orizzontale o chiedere il rimborso del credito IVA del periodo d’imposta (IVA 2022) in cui le società che risultano in perdita sistematica. Interpello da valutare Rimane comunque aperta la strada dell’istanza di interpello: le società che in un determinato periodo d’imposta risultano di comodo, se non possono beneficiare di nessuna causa di esclusione o di disapplicazione automatica, possono avanzare istanza di disapplicazione alle Direzioni Regionali delle Entrate. Qualora la società risulti sia non operativa per insufficienza dei ricavi, sia "in perdita sistematica" per avere dichiarato perdite fiscali in modo continuativo nel quinquennio 2016-2020 (la non operatività decorrere dall’anno successivo 2021), secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolare 11 giugno 2012, n. 23) occorre presentare due interpelli distinti. Nessun intervento è previsto nel decreto Semplificazioni in materia di società non operative di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994: sicuramente un’occasione persa per una riforma e attualizzazione dell’intera disciplina, considerata da molti obsoleta e iniqua.