Le tariffe dei premi INAIL 2019 non hanno apportato modifiche sull’accentramento delle posizioni assicurative territoriali. L’argomento è trattato nel Capo VII all’art. 26 del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019, con il quale sono state emanate le tariffe 2019 e riproduce il dettato dell’art. 13 del D.M. 12.12.2000 con l’unica differenza che nel nuovo testo è stato eliminato il riferimento al propedeutico provvedimento di autorizzazione all’accentramento amministrativo ormai superato dall’introduzione del Libro Unico del Lavoro. Poiché all’entrata in vigore delle tariffe 2019 non è ancora seguita alcuna circolare, si ritiene che siano ancora attuali le disposizioni emanate in precedenza con le circolari INAIL n. 9/2002 e n. 47/1998 delle quali, come detto, non si deve tenere in considerazione la parte relativa all’autorizzazione rilasciata dall’allora Ispettorato Provinciale del Lavoro abolita con la nota n. 9289/2008. Come indicato nell’art. 26 del decreto 27 febbraio 2019, l’accentramento può essere chiesto solamente per le Posizioni Assicurative Territoriali, PAT, e non per i lavori a carattere temporaneo. Vediamo quali è la differenza fra “lavoro a carattere temporaneo” e P.A.T. Lavori a carattere temporaneo Sono tipizzati dall’art. 15 del decreto 27 febbraio 2019 che, anche in questo caso, sostanzialmente riproduce il precedente art. 12 del D.M. 12.12.2000. Per lavori a carattere temporaneo si intendono tutte quelle attività per le quali il ciclo produttivo ha insita una fine. L’esempio più comune è quello della costruzione di un fabbricato o di qualsiasi altra opera edile per la quale esiste un inizio ed una fine. Al concetto di lavoro a carattere temporaneo non è correlata una misurazione temporale, fino 12 mesi ad esempio, ma solamente la circostanza che l’opera è destinata ad essere conclusa. Per i lavori a carattere temporaneo deve essere presentata la denuncia di nuovo lavoro, purché siano già assicurati, entro il termine di 30gg dal loro inizio e sono inclusi nella P.A.T. di riferimento della sede legale. Qualora la lavorazione da eseguire non fosse assicurata, il datore di lavoro deve effettuare la variazione prevista dall’art. 12 del T.U. INAIL per aggiornare il rapporto assicurativo. Posizione assicurativa territoriale La premessa è che la P.A.T. non può essere riferita ai lavori a carattere temporaneo. La seconda condizione è che la sede dei lavori deve essere fisicamente staccata dalla sede principale e che abbia autonomia gestionale ed organizzativa (tecnico-funzionale). Qualora la sede dei lavori non dovesse rispondere a queste due condizioni, non possiederebbe i requisiti necessari per l’apertura di una P.A.T. e dovrebbe essere considerata solamente una dipendenza funzionale. Circa la qualificazione dell’autonomia gestionale ed organizzativa, si deve fare riferimento alla circolare 9/2002 – punto 10/b dove viene fatto riferimento agli adempimenti indicati nel D.Lgs. 626/1996 poi trasposto nel DLgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul lavoro). L’accentramento deve essere chiesto solamente per le P.A.T. ovvero le sedi di lavoro dotate di autonomia amministrativa e tecnico funzionale (il riferimento all’autonomia finanziaria è difficilmente qualificabile poiché sono solamente le strutture fortemente strutturate che redigono il rendiconto per sito produttivo che, peraltro, rientra nell’ambito della contabilità industriale essendo il bilancio civile/fiscale riferito al soggetto giuridico nella sua interezza). Dal punto di vista dell’applicazione pratica, l’accentramento interessa quei datori di lavoro che abbiano una notevole diffusione sul territorio nazionale quindi un grande numero di P.A.T., che verrebbero sostituite tutte da una unica P.A.T. accentrante sulla quale verrebbero dichiarate tutte le retribuzioni di tutte le lavorazioni. Non è consentito l’accentramento parziale. Competenza a decidere Nessuna novità è stata introdotta in merito alla competenza a decidere che è posta in capo alla direzione regionale per quelli nazionali, interregionali e regionali mentre per gli accentramenti provinciali la competenza è della sede competente (interprovinciale o provinciale). Termini e modalità di presentazione della domanda Anche in relazione al termine ed alla modalità di presentazione della domanda non è stata introdotta alcuna modifica ma, si ribadisce, non è stata ancora emanata alcuna circolare esplicativa delle tariffe 2019. La domanda deve essere trasmessa tramite PEC entro il 15 settembre e, in caso di accoglimento, avrebbe decorrenza dal 1° gennaio 2020. Poiché l’accentramento ha ripercussioni solamente sul calcolo del tasso applicato, è obbligatoria l’indicazione di tutte le P.A.T. attive e di quelle cessate con data dal 1° gennaio 2016 in avanti. In sostanza l’indicazione delle P.A.T. che rientrano nel quadriennio precedente all’anno 2020. Allo stato attuale l’INAIL ha l’obbligo di risposta entro 120gg dalla presentazione della domanda e non è prevista alcuna forma di “silenzio” autorizzativo o negativo. Punti di attenzione È possibile presentare la domanda di accentramento, tramite PEC, contestualmente alla denuncia di inizio attività. Le modalità sono quello già illustrate con l’ulteriore adempimento dell’inoltro della copia della domanda alla sede presso la quale viene presentata la denuncia di inizio attività (con la trasmissione telematica avviene l’attribuzione automatica della sede competente in base all’indirizzo legale). Fino all’accoglimento della domanda di accentramento le P.A.T. dovranno essere aperte e gestite secondo le disposizioni ordinarie. È possibile estendere l’accentramento, tramite apposita domanda, alle P.A.T. aperte successivamente all’autorizzazione all’accentramento. Effetti dell’accentramento Qualora l’iter si dovesse concludere con esito positivo, la sede accentrante dovrà provvedere alla cessazione di tutte le P.A.T. accentrate ed elaborare il tasso applicato 2020 per quella accentrante. Posto che la P.A.T. accentrante deve contenere tutte le lavorazioni assicurate, individuate dalle voci di tariffa, la novità risiede nel fatto che con le tariffe 2019 l’oscillazione sarà calcolata a livello di P.A.T. considerando tutte le retribuzioni di tutte le P.A.T. coinvolte nell’accentramento e tutti gli infortuni e malattie professionali definiti nel quadriennio. In sostanza l’oscillazione della P.A.T. accentrante sarà calcolata sulle retribuzioni imponibili e dagli infortuni e malattie professionali definiti negli anni 2018, 2017 e 2016 che determineranno il numero lavoratori anno, l’Indice di Sinistrosità Medio Ponderato, l’Indice di Sinistrosità Aziendale Rapportato e la somma delle Giornate Lavorative Equivalenti (G.L.E.); l’oscillazione della P.A.T. sarà applicata a tutte le voci di tariffa accentrate. I datori di lavoro dovranno effettuare gli adempimenti di legge sulle singole P.A.T. fino al a quando l’INAIL non emetterà il provvedimento di concessione dell’accentramento. Osservazioni finali La presentazione della domanda di accentramento deve essere preceduta da attente valutazioni in relazione al fatto che sulla quantificazione e sul tipo di oscillazione non incidono più gli oneri effettivamente sostenuti dall’INAIL per l’erogazione delle prestazioni ma gli oneri teorici rappresentati dall’imputazione delle G.L.E. anche nei casi di danno inferiore a 6 punti o di mancata erogazione della rendita a superstiti. Si deve aggiungere anche la circostanza che gli oneri recuperati dall’INAIL a seguito di regresso non verranno più scorporati. Oltre a quanto detto, si deve considerare la riduzione del tasso prevista dall’art. 23 del Decreto 27 febbraio 2019, per miglioramento delle misure di prevenzione, poiché questa è legata al numero lavoratori anno (secondo il criterio del maggior numero di lavoratori e minore misura della riduzione) e, soprattutto, perché le misure migliorative devono essere applicate a tutti i luoghi di lavoro perché la domanda OT23 riguarderebbe automaticamente tutte le sedi di lavoro. In merito alla sola prevenzione e sicurezza sul lavoro, effettuando l’accentramento senza una corretta gestione delle Unità Produttive si avrebbe la perdita di importanti informazioni statistiche indispensabili alla valutazione della rischiosità dei singoli luoghi di lavoro.