Anche dopo la legge comunitaria 2008 l'accertamento del maggior corrispettivo della compravendita immobiliare può basarsi sui valori OMI purché suffragati da altri dati. Lo ha sancito la Suprema corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 2155 depositata il 25 gennaio 2019, ha accolto il ricorso presentato al Palazzaccio dall'Agenzia delle entrate. IL FATTO La vicenda riguarda un'immobiliare che aveva ricevuto un accertamento delle maggiori imposte, basato sui valori OMI, in relazione a una plusvalenza generata da una compravendita di alcuni appartamenti. La società lo aveva impugnato di fronte a Commissione tributaria provinciale ottenendo l'annullamento. Il verdetto era stato poi confermato dalla Commissione regionale di Catanzaro. In particolare per i giudici di merito i parametri usati dall'ufficio erano ormai scomparsi dal panorama delle norme nazionali. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Al Palazzaccio il verdetto si è ribaltato: a conferire ai parametri una nuova rilevanza è intervenuta la Suprema corte che, nell'accogliere il gravame dell'Agenzia delle entrate, ha affermato il principio secondo cui «in tema di accertamento del maggior corrispettivo nella vendita di un immobile, la reintroduzione della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, co. 5, L. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del dpr n. 600 del 1973 e l'art. 54 del dpr n. 633 dei 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del corrispettivo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e gravità, tuttavia non riconoscibili nel solo valore OMI, che va pertanto combinato con ulteriori indizi qualora allegati». Ora sarà di nuovo la Ctr calabrese a rivalutare l'intero caso celebrando l'appello bis. Dovrà quindi verificare se l'accertamento fiscale del presunto maggior corrispettivo della compravendita è stato basato solo sui valori OMI oppure anche su altri dati. La Ctr di Catanzaro dovrà inoltre decidere come verranno ripartite le spese processuali.