La proposizione dell’istanza di accertamento con adesione può essere effettuata solamente per gli atti specificamente individuati dalla relativa norma. Tuttavia, i benefici di natura processuale non sono limitati solo a detti provvedimenti. La sospensione di 90 giorni del termine per proporre impugnazione, infatti, è estesa all’atto di contestazione delle sanzioni, anche se adottato e notificato separatamente dall’avviso di accertamento, purchè la violazione finanziaria contestata, integri una condotta materiale strumentale all’evasione dell’imposta accertata. A chiarirlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20460 depositata il 30 luglio 2019. IL FATTO L’Agenzia delle Entrate, in seguito ad una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, notificava ad una società degli avvisi di accertamento ai fini IRPEG ed un atto di contestazione sanzioni per omessa esecuzione delle ritenute. I provvedimenti erano impugnati dalla contribuente, innanzi alla Commissione tributaria provinciale per sostenerne l’illegittimità. In merito all’atto di contestazione sanzioni, l’Ufficio rilevava l’inammissibilità del ricorso perché presentato oltre i termini. Il contribuente infatti si era avvalso della sospensione dei 90 giorni derivanti dal procedimento di adesione non solo per l’accertamento ma anche l'atto relativo alle sanzioni. Sia in primo, sia in secondo grado i giudici ritenevano applicabile anche all’atto di contestazione delle sanzioni gli ulteriori 90 giorni per l’impugnazione, in quanto avente natura accessoria e dipendente dal provvedimento impositivo. Avverso tale sentenza l’Ufficio ricorreva in Cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate per questo aspetto. I giudici di legittimità, dopo aver richiamato un consolidato orientamento formatosi in materia, hanno chiarito che in tema di accertamento con adesione, la presentazione da parte del contribuente della relativa istanza, determina, a norma degli articoli 6 e 12, D.Lgs. n. 218/1997, la sospensione di 90 giorni del termine di decadenza per l’impugnazione sia dell’atto impositivo, sia del provvedimento sanzionatorio, anche se adottato e notificato con atto separato rispetto all’avviso di accertamento, purché la condotta sia strumentale all’inadempimento dell’obbligazione finanziaria. A tal fine, prosegue la Corte, l’elenco individuato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 218/1997, descrive solamente il perimetro di applicazione della norma e non l’esclusione dell’estensione della sospensiva del termine di decadenza dall’impugnazione. La ragione, sta nella ratio legis della norma del procedimento di adesione, che consiste appunto nella risoluzione preventiva dei conflitti potenziali con i contribuenti e il Fisco, assicurando ai primi dei benefici ed al primo un’entrata certa. Pertanto, dopo aver ravvisato la presenza di un nesso di pregiudizialità tra l’accertamento del tributo e l’irrogazione della sanzione, si impone la necessità di ricondurre nella disciplina della sospensiva del termine di decadenza ai fini dell’impugnazione anche il provvedimento sanzionatorio, sebbene adottato e notificato separatamente dall’avviso di accertamento.