Il Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024 ha approvato lo schema di decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, in attuazione dell’art. 17 della legge delega n. 111/2023. Il decreto è composto da 3 Titoli. Il Titolo I contiene le disposizioni in materia di accertamento; il Titolo II quelle sul concordato preventivo biennale; il Titolo III reca le disposizioni transitorie e finali. Entrata in vigore L’entrata in vigore del decreto legislativo è prevista a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’art. 41 prevede l’applicazione delle norme sull’accertamento “con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024”, ad eccezione delle norme sugli atti di recupero la cui entrata in vigore è prevista “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il principio del contraddittorio Per effetto dell’introduzione, nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), dell’art. 6-bis, ad opera del D.Lgs. n. 219/2023, “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria”, con esclusione degli atti automatizzati, di controllo formale delle dichiarazioni e dei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Per consentire il contradditorio, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui trattasi, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Nel caso di soggetti tassati “per trasparenza” (ad esempio, società di persone, associazioni) viene previsto, in analogia all’accertamento con adesione, che la competenza all’emissione dell’atto di accertamento del reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge spetta all'ufficio competente nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale (art. 1, comma 2, lettera a). Infine, il contraddittorio previsto in sede di accertamento induttivo per i soggetti che non presentano i modelli ISA deve essere attivato ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 217/1998. Il nuovo accertamento con adesione Per effetto dell’art. 1, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto delegato, il procedimento di accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997), viene espressamente esteso anche al “recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento” (sul punto si segnala, comunque, che la giurisprudenza di legittimità già ammetteva la possibilità di applicare la procedura di accertamento con adesione anche agli avvisi di recupero di crediti di imposta, cfr. Cass., 17 marzo 2021, n. 7436; Cass., 7 luglio 2017, n. 16761). L’introduzione in via generalizzata del principio del contraddittorio nell’ambito dello Statuto del contribuente rende, inoltre, necessario un intervento di coordinamento nell’ambito del D.Lgs. n. 218/1997. Anzitutto, viene previsto che lo schema di provvedimento, che deve essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo, dovrà recare, oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, “anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni”. In presenza di tale atto, il contribuente può: - formulare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento; in questo caso, il contribuente non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero (art. 6, comma 2-quater, D.Lgs. n. 218/1997); - presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica (qualora il contribuente abbia presentato solo osservazioni sullo schema di provvedimento). In tal caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni. Qualora il contribuente non presenti istanza di accertamento con adesione ma risponda soltanto alla richiesta di osservazioni, è fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. Negli avvisi di accertamento o atti di recupero non soggetti all’obbligo del contraddittorio preventivo (essenzialmente, “casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”, atti automatizzati, o di controllo formale delle dichiarazioni, cfr. art. 6-bis, comma 2, dello Statuto del contribuente), deve essere in ogni caso inserito l’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione. In tali casi, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione entro il termine di presentazione del ricorso. Resta ferma la possibilità di richiesta dell’accertamento con adesione nei casi di accessi, ispezioni o verifiche (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997). Per effetto dell’introduzione dell’obbligo generalizzato del contraddittorio, viene abrogato l’art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, che prevedeva l’obbligo dell’Ufficio di notificare un invito a comparire, prima dell’emissione di un avviso di accertamento. Ripristinata l’adesione agevolata dei PVC Il nuovo art. 5-quater prevede l’adesione ai verbali di constatazione, con riduzione delle sanzioni alla metà. In particolare, il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione: a) senza condizioni; b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti. Nel caso di adesione “non condizionata”, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale. Nel caso di adesione “condizionata”, l’organo che ha redatto il verbale, nei 10 giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. In tale ipotesi, il termine dei 60 giorni decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale. Atti di recupero Il nuovo art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973 razionalizza la disciplina concernente gli atti di recupero per l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti. L’art. 1, comma 4 del decreto dispone che le nuove norme sugli atti di recupero trovano applicazione “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, cioè dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La norma conferma che l’atto di recupero emesso per la riscossione di crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente entro il 31 dicembre del quinto anno e dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Gli atti di recupero possono essere definiti in forma agevolata, con il pagamento della sanzione ridotta a 1/3 (articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997). Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione. Notificazioni al domicilio digitale Al fine di incrementare l’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di semplificazione e di riduzione dei costi, anche per i contribuenti, viene introdotto l’art. 60-ter del D.P.R. n. 600/1973, con contestuale abrogazione del comma 7 dell’art. 60 dello stesso decreto. La nuova norma stabilisce che tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, agli indirizzi di PEC (come risultanti dall’IPA, per le pubbliche amministrazioni e per i gestori di pubblici servizi, dall’INI-PEC per le imprese individuali, società e professionisti). Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata: - (per il notificante) nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio; - (per il destinatario) alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all’ufficio. Misure antievasione Il decreto delegato prevede importanti misure antievasione mediante la razionalizzazione delle attività di analisi del rischio (art. 2), l’introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le Amministrazioni nazionali e quelle estere, riordinando le forme di cooperazione esistenti (art. 3) e mirati interventi volti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in materia di IVA (art. 4).