È legittimo l’avviso di accertamento ai fini Imu, qualora rechi la sottoscrizione tramite indicazione a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile del procedimento, individuato da un apposito atto del concessionario delegato dei poteri di accertamento e riscossione dell’imposta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25293 del 9 ottobre 2019. Gli avvisi di accertamento, in materia di imposte dirette e Iva, devono essere sottoscritti con firma autografa, a pena di nullità degli atti, ai sensi dell’articolo 42 del Dpr 600/1973 e dell’articolo 56 del Dpr 633/1972 (fatta salva la firma digitale sugli atti digitali, laddove ammessa). La sottoscrizione dell’avviso di accertamento - atto della Pubblica amministrazione a rilevanza esterna - da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto dalle summenzionate norme, atteso che solo in diversi contesti fiscali - quali, ad esempio, la cartella di pagamento, il diniego di condono, l’avviso di mora e l’attribuzione di rendita catastale - e in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato; mentre, per i tributi locali, è valida anche la mera firma stampata (Cassazione 27873/2018). In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati; il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale. Il nominativo del funzionario responsabile va individuato, quindi, a garanzia del contribuente e della trasparenza dell’azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale dell’ente locale (Cassazione 20628/2017). Nel caso in cui, però, il potere di accertamento e riscossione del tributo locale sia affidato a un concessionario, non può essere l’ente locale a individuare il soggetto responsabile della sottoscrizione degli atti impositivi, ma deve essere appunto il concessionario. La Suprema Corte, con la sentenza qui commentata, riprendendo i suoi arresti pregressi, ha stabilito che, in caso di delega da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell’ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, dal provvedimento di livello dirigenziale di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Del resto, già con la Cassazione 31707/2018 era stato affermato che tale principio è da ritenere di portata generale in tema di imposta comunale sulla pubblicità.