La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10282 del 18 aprile 2023, ha sancito che quando viene effettuata, nei confronti di persone giuridiche, una doppia notifica (presso la sede legale e presso il legale rappresentante) la prima è quella valida e ciò si riflette sul rispetto dei termini decadenziali per l’attività di accertamento o per la notifica dell’atto di contestazione della sola sanzione. Occorre in primo luogo precisare che la casistica riguarda quasi solo le notifiche eseguite nei confronti di persone giuridiche ai sensi dell’art. 145 del codice di procedura civile, in cui sussiste alternatività tra la notifica presso la sede legale e quella presso la residenza del legale rappresentante. Se la notifica si esegue sia presso la sede legale che presso il rappresentante legale, in sostanza vale la prima. Non è, di conseguenza, il caso in cui l’ente impositore, dopo un primo tentativo di notifica non andato a buon fine, ne effettua un secondo. In questa ipotesi la notifica è unica e i termini decorrono da quando la medesima si perfeziona (il caso si verifica con una certa frequenza in tema di irreperibilità nelle spedizioni postali). Né, tanto meno, si tratta della fattispecie in cui una volta eseguita la notifica e impugnato magari l’atto, mediante autotutela sostitutiva l’Ufficio annulla l’atto e lo rinotifica correttamente, sanando così il vizio (in questo caso il secondo atto va notificato sempre nei termini decadenziali). Tornando al principio emergente dalla sentenza, ipotizziamo che il 31 dicembre scada il termine per notificare l’atto. Se vengono eseguite due notifiche, una presso la sede legale il 28 dicembre e l’altra presso il rappresentante il 3 gennaio, l’atto è tempestivo, non potendosi considerare solo la seconda notifica. Occorre comunque far presente che la fattispecie della sentenza era molto particolare. Si trattava di un atto di irrogazione della sanzione accessoria dell’art. 12 del DLgs. 471/97, secondo cui qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa il rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale compiute in giorni diversi è disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività o l’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni a un mese. L’atto con cui si dispone la sospensione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro 6 mesi da quando è contestata la quarta violazione. Nell’ipotesi di specie, la quarta violazione era stata oggetto della doppia notifica, e, siccome a valere è la prima, il termine semestrale per la notifica della sanzione accessoria non risultava rispettato non potendosi computare, quale termine iniziale, quello relativo alla seconda notifica della quarta violazione. La giurisprudenza, comunque, già in passato aveva adottato un criterio simile in relazione ai termini per la notifica del ricorso. Ove l’Agente della riscossione abbia notificato due volte la medesima cartella di pagamento, il termine per il ricorso decorre infatti dalla prima notifica (Cass. 7 luglio 2022 n. 21623).