È valido l'avviso di accertamento e irrogazione delle sanzioni notificato in Italia ad un contribuente di lingua araba che contesti il difetto di motivazione dello stesso, se l'atto del fisco non è tradotto nella propria lingua. E' quello che si apprende leggendo la sentenza della Corte tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 3423/09/2023 del 20 novembre 2023 per mezzo della quale i Giudici rigettano l'appello del contribuente che eccepiva il difetto di motivazione dell'atto non redatto secondo la lingua propria nazionale, e l'impossibilità di comprendere il contenuto dello stesso. Il soggetto era stato infatti intercettato dagli Uffici doganali all'interno di un aereo proveniente da un paese di lingua araba ed era stato trovato in possesso di un certo numero di stecche di sigarette e altri componenti da tabaccheria, importati illegittimamente in Italia, nonostante avesse dichiarato agli agenti di non aver nulla da denunciare. Su queste basi la Dogana notificava un l'avviso di irrogazione delle sanzioni per tentato contrabbando con violazione degli artt. 291 bis c. 2 e 293 del DPR 43/1973 e art. 70 Dpr 633/1972. Per cui ne seguiva il contenzioso tributario, preceduto da un contraddittorio, nel cui atto introduttivo la difesa eccepiva la carenza di motivazione dell'atto, in violazione dell'art. 7 c. 2 e l'art. 12 c. 7 l. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). La Corte tributaria di primo grado riteneva infondato il ricorso e quindi in appello lo stesso contribuente lamentava il fatto che la sentenza della C.g.t. di merito fosse da riformare: “in quanto le conclusioni cui giungeva la sentenza di primo grado non erano condivisibili poiché l'avviso di accertamento non era stato tradotto in arabo, non potendosi quindi ritenere correttamente instaurato il contraddittorio”. La singolare eccezione non trovava accoglimento neppure in secondo grado. Infatti i Giudici del gravame ritenevano che: “Si osserva, inoltre, che non trattandosi di atto da notificare allo straniero all'estero, non vi è alcun obbligo di traduzione dell'atto amministrativo che deve essere quindi redatto nella lingua ufficiale della Repubblica”. In effetti, si legge nella sentenza, il contribuente aveva avuto modo di poter interloquire con gli Uffici per mezzo del contraddittorio, così dimostrando che era ben consapevole della portata della sanzione amministrativa tributaria, e di proporre in via subordinata una riduzione agevolata della stessa.