Agenzia delle Entrate - Prot. n. 183002 del 30 aprile 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 183002 del 30 aprile 2020 riguardante l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. A partire dall’anno d’imposta 2019 l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi: - quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; - premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; - contributi previdenziali e assistenziali; - contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia; - spese sanitarie e relativi rimborsi; - spese veterinarie; - spese universitarie e relativi rimborsi; - contributi versati alle forme di previdenza complementare; - spese funebri; - spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico; - spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili; - erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; - spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi. L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente. Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico. Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico. Modalità di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate - Accesso diretto da parte del contribuente Il contribuente accede direttamente ai documenti indicati in precedenza attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione: - credenziali dispositive Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate; - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID; - credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza; - credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni: - visualizzazione e stampa; - accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio; - versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale; - indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso; - consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata; - consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata. Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita sezione della propria area autenticata. I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per conto di persone legalmente incapaci, compresi i minori, effettuano le operazioni utilizzando le proprie credenziali, purché appositamente abilitati. Il rappresentante legale o l’amministratore di sostegno per ottenere l’abilitazione deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di tutore. Il genitore per ottenere l’abilitazione deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, autocertificare la propria condizione di genitore e consegnare copia di un documento di identità del figlio. In alternativa, se il genitore ha presentato per conto del figlio la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta precedente, può ottenere l’abilitazione in via telematica, con le modalità descritte sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Le abilitazioni hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono rilasciate. - Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato Requisiti per l’accesso Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato accede ai documenti, con riferimento ai contribuenti per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica, previa acquisizione di apposita delega. Il sostituto d’imposta accede ai documenti solo se dalla Certificazione Unica, relativa all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata. Modalità di accesso Per l’accesso ai documenti i sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali. In tal caso, i sostituti d’imposta conservano la delega e consegnano al soggetto incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe. I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposita funzionalità resa disponibile all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. L’accesso ai documenti è consentito fino al 10 novembre effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web. Presentazione diretta della dichiarazione Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 14 maggio. L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente: - la data di presentazione della dichiarazione; - il riepilogo dei principali dati contabili. L’Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi. Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica. Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente. Per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale. In presenza dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni dei redditi. A tal fine, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione, indica nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”. Quest’ultimo esprime il consenso alla presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area autenticata, del codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante, il quale può procedere all’invio.