Agenzia delle Entrate - Risposta n. 306 del 3 settembre 2020 Con la risposta n. 306 del 3 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su accessorietà ex art. 12 del d.p.r. n. 633 del 1972 e inerenza. Secondo quanto prevede l'articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta accessoria a un'operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest'ultima. Non è dunque sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all'attività principale, unitariamente considerata: occorre che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale. Al contrario, i corrispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico soggetto a favore dello stesso committente, vanno trattati fiscalmente in modo differente, secondo il loro proprio regime, quando non rispondono alle medesime finalità. Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che, nella sentenza 18 gennaio 2018, causa C-463/16, al punto 23, ricorda che una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. Secondo la Corte di Giustizia si deve considerare che si è in presenza di un'unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Anche la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 16 novembre 2011, n. 24049, ha avuto modo di chiarire che la prestazione accessoria deve essere, dunque, strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l'effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale; cioè, l'elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l'operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale. Con riferimento all'inerenza del costo sostenuto da una società per l'acquisto dei dispositivi, occorre evidenziare che il principio di inerenza dei costi è legato all'attività esercitata dall'impresa, nel senso che si rendono deducibili i costi che si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito. Lo stesso concetto è stato affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui la deducibilità dei costi e degli oneri è sempre condizionata ad una stretta inerenza degli stessi all'attività svolta. Più precisamente, i componenti negativi di reddito devono essere funzionali alla formazione del reddito o rapportati come causa ad effetto nel circuito della produzione del reddito.