Con provvedimento del 15 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’IRPEF, da presentare nell’anno 2019, da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Quando si presenta il modello 730 Il 730 precompilato deve essere presentato entro: - il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate o al CAF o al professionista; - il 7 luglio (spostato all’8 luglio perché il 7 è giorno festivo) nel caso di presentazione al sostituto d’imposta. Come si presenta il modello 730 Presentazione diretta Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate occorre: - indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio; - compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF, anche se non esprime alcuna scelta; - verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Nelle ipotesi in cui alcuni dati del 730 precompilato siano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello (ad esempio, per aggiungere un reddito non presente). Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata (ad esempio, le spese per le attività sportive praticate dai figli). In tale ipotesi viene elaborato e messo a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3, con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione. Presentazione tramite CAF, professionista abilitato o sostituto di imposta In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato: - al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale; - a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti). Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato. 730 precompilato: i vantaggi Le istruzioni allegate al modello 730/2019 evidenziano che - nelle ipotesi in cui il 730 precompilato sia presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta - non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al CAF o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio L’Agenzia delle Entrate può controllare l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale. Modifiche al modello: quando la dichiarazione precompilata si considera accettata La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta, come ad esempio: - se sono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale - se sono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio - se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico.