Ctp Pavia - Sentenza n. 225/1/2019 La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità si deve ritenere soggetta unicamente al pagamento dell’imposta ipotecaria nella misura fissa di 50 euro, con esenzione da imposta di bollo e da tassa ipotecaria; ciò in quanto essa è da considerare funzionale ad assicurare la definitività e l’opponibilità dell’effetto traslativo costituendo, pertanto, una formalità direttamente conseguente a tale effetto e posta in essere per effettuare gli adempimenti presso i registri immobiliari. È quanto emerge dalla sentenza n. 225/1/2019 della Ctp Pavia. IL FATTO La questione giunta all’attenzione dei giudici tributari provinciali concerneva l’impugnazione da parte di un notaio dell’avviso di liquidazione emesso dall’agenzia delle Entrate (Territorio) volto a recuperare le maggiori imposte derivanti dalla tassazione della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, per la quale il ricorrente riteneva, invece, sussistessero le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 10, comma 3 del Dlgs 23/2011 (la sola imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 50). La motivazione dell’atto impositivo richiamava essenzialmente il contenuto della circolare 2/E/2014 che ha escluso tale trascrizione dal novero degli atti e formalità direttamente conseguenti ad atti traslativi onerosi; ciò in quanto, secondo l’amministrazione finanziaria, tale consequenzialità non si realizza in virtù dell’articolo 476 del codice civile che, nel descrivere l’accettazione tacita, la identifica con l’atto che «presuppone la volontà di accettare», funzionalmente e cronologicamente non “conseguente” al secondo e, dunque, da assoggettare a imposta ipotecaria (200 euro), imposta di bollo (59 euro) e tassa ipotecaria (35 euro). LA DECISIONE DELLA CTP PAVIA La motivazione con cui la Ctp accoglie il ricorso si fonda sull’errore compiuto dall’Ufficio nel richiamare l’articolo 476 del codice civile (l’accettazione tacita di eredità) anziché il 2648 dello stesso codice che fa riferimento alla trascrizione. Non vi è dubbio, chiosa il Collegio, che la trascrizione «sia una formalità direttamente conseguente all’atto traslativo, posta in essere per effettuare gli adempimenti presso i registri immobiliari. L’articolo 2648, comma 3, del Codice civile, stabilisce, infatti, che la trascrizione è richiesta sulla base dell’atto traslativo, che ne costituisce titolo. La diretta consequenzialità, pertanto, anche se non cronologica, è certamente giuridica, logica e funzionale: la trascrizione dell’accettazione tacita è infatti essenziale per assicurare l’efficacia della trascrizione dell’atto traslativo ed è funzionale per assicurare tale effetto. Sulla base di queste considerazioni e osservazioni i giudici affermano il principio in premessa ovvero che «la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è soggetta unicamente all’imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 50». A parere di chi scrive la questione si colloca nel perimetro del comune e generale dibattito che esiste sulle interpretazioni di norme fiscali agevolative che la prassi e certa giurisprudenza allineano abitualmente al principio della “stretta e letterale” interpretazione. La circolare dell’agenzia delle Entrate, fondamento dell’atto impositivo opposto dal ricorrente, sembra implicitamente invocare il citato confine invocando un rapporto di anteriorità logica e cronologica, che escluderebbe, con riferimento al dettato della norma, la conseguenzialità (presupposto dell’agevolazione). Uscendo fuori dal delineato confine e nel percorso logico tracciato nella sentenza commentata dai giudici provinciali, non può non riconoscersi come la trascrizione dell’accettazione tacita sia funzionale ad assicurare la definitività e l’opponibilità dell’effetto traslativo, alla pari della trascrizione dell’atto traslativo a carico dell’alienante; in questa direzione non avrebbe senso distinguere la trascrizione dell’accettazione tacita da quella della compravendita tenuto conto che entrambe hanno il medesimo titolo (atto di compravendita, donazione, eccetera) e la stessa funzione (l’opposizione degli effetti ai terzi).