A differenza di quanto previsto in occasione delle proroghe degli scorsi anni, i contribuenti ISA e assimilati che hanno beneficiato dello slittamento dal 30 giugno al 20 luglio per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, se hanno deciso di utilizzare il maggior termine con maggiorazione dello 0,40%, devono rispettare la scadenza del 31 luglio. Infatti, seppur richiesta a gran voce dai rappresentanti dei professionisti, la proroga al 21 agosto, salvo sorprese dell’ultimo momento, non è stata concessa. Pertanto, il 31 luglio rappresenta, per tutti i contribuenti, l’ultima data per versare le imposte senza incorrere in sanzioni (si tratta del c.d. termine lungo). Ci sono, però alcune differenze sostanziali tra i contribuenti che hanno beneficiato del maggior termine del 20 luglio e tutti gli altri contribuenti (sostanzialmente soggetti non titolari di partita IVA e società escluse dagli ISA per superamento dei limiti di legge) per i quali la scadenza è rimasta confermata al 30 giugno. Infatti, per i primi, il calcolo della maggiorazione dello 0,40% va fatto a giorni e non sull’intero periodo di proroga come previsto per la generalità dei contribuenti. Proviamo ad approfondire meglio le regole soprattutto di calcolo, con un accenno anche ai rimedi previsti per chi non adempie nei termini. Come calcolare la maggiorazione dello 0,40% Per determinare le esatte modalità di calcolo della maggiorazione occorre fare una netta distinzione tra i contribuenti che rientrano nella proroga e quelli che non vi rientrano. Per completezza, si ricorda che hanno potuto rimandare il versamento delle imposte rispetto all’ordinaria data del 30 giugno i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati agli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga ha interessato anche: - i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011); - i contribuenti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014); - i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga; - i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA. Fatta questa doverosa premessa, questi contribuenti, se non hanno provveduto al versamento entro il 20 luglio, possono farlo entro e non oltre il 31 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni giorno di ritardo rispetto al 20 luglio. Pertanto, la maggiorazione è pari ad 1/11 dello 0,40% ovvero allo 0,036% per ogni giorno. Chi versa il 31 luglio, chiaramente, applica l’intera maggiorazione pari allo 0,40%. Maggiorazione che, invece, è sempre in misura piena per gli altri contribuenti, sia che versino il 31 luglio che in qualsiasi data intercorrente tra il 1° e il 31 luglio. Come rateizzare gli importi Al contrario di quanto detto per il calcolo della maggiorazione, nulla, invece, cambia in merito alla tempistica dell’eventuale rateizzazione. Pertanto, le rate e i relativi interessi sono uguali sia per chi ha fruito dello proroga che per chi non vi è rientrato. Volendo sintetizzare, il calendario delle rateazioni è il seguente: 1) soggetti titolari di partita IVA: n. rata scadenza interessi % 1 31 luglio 2023 2 21 agosto 2023 0,18 3 18 settembre 2023 0,51 4 16 ottobre 2023 0,84 5 16 novembre 2023 1,17 2) soggetti non titolari di partita IVA: n. rata scadenza interessi % 1 31 luglio 2023 2 31 luglio 2023 3 31 agosto 2023 0,33 4 2 ottobre 2023 0,66 5 31 ottobre 2023 0,99 6 30 novembre 2023 1,32 Quali rimedi se non si rispetta la scadenza? Chi non versa la prima o unica rata entro il 31 luglio è soggetto a sanzione. Si applica, in tal caso, la sanzione pari al 30% dell’omesso versamento. È possibile, comunque, rimediare ricorrendo al ravvedimento operoso. A tale proposito, si segnala che con la circolare 2 agosto 2013, n. 27/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di ravvedimento nel caso in cui il contribuente non versi o versi in misura insufficiente la maggiorazione dello 0,40%. In tale documento di prassi è stato affermato che, se è dovuta un’imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata nel “termine lungo”, il versamento non è da considerarsi tardivo tout court, ma semplicemente insufficiente; la sanzione, in misura ordinaria - pari al 30% dell’importo non versato, ridotta del 50% nei primi 90 giorni - deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel “termine lungo” e quanto dovuto (imposta più maggiorazione). Non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente. Pertanto, il contribuente può comunque decidere di regolarizzare l’errore commesso mediante l’applicazione dell’istituto del ravvedimento. Ad esempio La regolarizzazione spontanea può essere effettuata, eseguendo nel termine di 30 giorni dalla scadenza del “termine lungo” (quindi entro il 30 agosto 2023) il pagamento: - di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%; - dei relativi interessi moratori, calcolati al tasso legale, maturati dal 1° al 30 agosto; - della sanzione ridotta, pari all’1,5% dell’importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,4%).