Possibilità di versamento rateale per le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte, senza che tale possibilità sia subordinata all’esercizio dell’opzione in sede di dichiarazione e fino al 16 dicembre. Lo prevede lo schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023 che concede così ai contribuenti più tempo per poter effettuare i versamenti delle imposte. Le nuove disposizioni decorrono dai versamenti a saldo relativi all’anno d’imposta 2023. Questa disposizione si aggiunge a quella prevista dall’art. 4, D.L. n. 145/2023 (decreto Anticipi) che ha previsto, per il solo periodo d'imposta 2023, che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Scadenza dei versamenti rateali delle imposte Lo schema di decreto recante la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari interviene sulla formulazione dell’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997 che definisce le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e del primo acconto delle imposte. In particolare, l’art. 20 prevede che la possibilità di avvalersi della rateazione dei versamenti debba necessariamente essere subordinata all’esercizio dell’opzione da parte del contribuente nella dichiarazione periodica. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, la bozza di decreto prevede che ci si possa avvalere di tale possibilità senza la necessità di dare evidenza di ciò nella dichiarazione, bensì dando rilevanza unicamente al comportamento concludente adottato dal contribuente in sede di versamento. Non solo: viene aggiunta un’ulteriore rata al piano di rateizzazione, che non deve essere più completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione, ma entro il 16 dicembre dello stesso anno. In questo modo, viene di fatto allungato di una scadenza il periodo entro cui può essere rateizzato l’importo dovuto. Nota bene Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES (si versa in un’unica rata se l’importo della prima rata non superiore a 103 euro e per importo inferiore a 257,52 euro). Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA. Inoltre, viene modificato anche il comma 4 dell’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, che attualmente dispone termini di versamento differenti per i contribuenti titolari e non titolari di partita IVA stabilendo che i versamenti rateali sono effettuati: - entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA; - entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Sempre nell’ottica di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti - come si legge anche nella relazione illustrativa - il legislatore delegato ha disposto l’unificazione dei termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA, andando così a identificare un’unica data nel giorno 16 di ciascun mese. Differimento al 2024 del secondo acconto per i soggetti IVA La modifica legislativa si affianca a quella prevista dall’art. 4 del decreto Anticipi che, per il solo periodo d’imposta 2023, dispone che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% (ex art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 241/1997 e art. 5, comma 1, D.M. 21 maggio 2009). Slitta così al 2024 il versamento della seconda rata di acconto 2023 da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA, che hanno dichiarato, nel 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Sotto il profilo oggettivo, dovrebbero rientrare nella proroga, oltre all’IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto. In termini esemplificativi, dovrebbero beneficiare della proroga: - l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio; - l’imposta sostitutiva per il regime forfetario; - la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi; - l’IVIE e l’IVAFE. Quando al versamento delle somme dovute, imprenditori individuali e lavoratori autonomi con partita IVA, che esercitano l’opzione per il versamento rateale dovranno provvedere al pagamento di quanto dovuto entro le seguenti date: - 16 gennaio 2024; - 16 febbraio 2024; - 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato); - 16 aprile 2024; - 16 maggio 2024. La norma non impone alcun vincolo nel pagamento rateale; pertanto, il contribuente può solo scegliere il numero di rate entro cui effettuare il pagamento del secondo acconto. Si ricorda infine che restano fuori dalla proroga i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL il cui versamento deve essere effettuato secondo le scadenze ordinariamente previste.