L’ordinario appuntamento con il versamento dell’acconto Imu è arrivato. Infatti, oggi è l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento dell’IMU senza incorrere in sanzioni. In caso di omesso o tardivo versamento, da domani sarà possibile regolarizzare la violazione fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso. Versamento acconto - Come è noto, l’IMU deve essere versata in due rate: la prima entro il 16 giugno 2023 e la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre è sabato e la scadenza si sposta al primo giorno seguente non festivo). È comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno. L’importo da versare a titolo di acconto IMU per l’anno 2023 è pari al valore dell’immobile per l'aliquota deliberata dai comuni nei dodici mesi precedenti prendendo a riferimento il periodo di possesso che si è protratto nel primo semestre. In caso di omesso o tardivo versamento dell’IMU viene applicata la sanzione di cui all’articolo 13 del D.lgs 471/1997, pari al 30%. È possibile regolarizzare la violazione fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso, che consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. In particolare, gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo (5% per il 2023) dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, della sanzione in misura ridotta. Si ricorda che non esistono specifici codici tributo per le sanzioni e gli interessi, ma vanno sommati all’imposta omessa. Nella compilazione del modello F24 con cui verrà effettuato il versamento occorrerà barrare la casella “Ravvedimento”. Ravvedimento sprint - Per coloro i quali decidano di effettuare il ravvedimento entro 14 giorni dalla scadenza, è prevista l’applicazione del “ravvedimento sprint”. La sanzione in questo caso sarà pari a 1/10 dell’1% per ciascun giorno di ritardo, con una percentuale massima dell’1,4 % qualora il ravvedimento fosse eseguito il 14esimo giorno, ossia il 30 giugno 2023. Altri ravvedimenti - Oltre al ravvedimento sprint, la normativa prevede: il ravvedimento breve, se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30°, che prevede l’applicazione della sanzione del 1,5%(1/10 del 15%), quindi dal 01.07.2023 fino al 16.07.2023; il ravvedimento intermedio, con una sanzione del 1,67% (1/9 del 15%), effettuabile dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza, ovvero dal 17.07.2023 al 14.09.2023; il ravvedimento lungo, nel caso in cui la regolarizzazione avvenga dal 91° giorno al termine per la presentazione della dichiarazione inerente all’anno della violazione, con una sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%). Con l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ad opera dell’articolo 10-bis del DL n. 124/2019, è prevista la possibilità di regolarizzare tutti i tributi, inclusi quelli locali, anche oltre l’anno dalla scadenza dell’imposta, escluso il caso in cui il mancato versamento dell’imposta sia stato già accertato. In particolare, è possibile ridurre l’importo dovuto: a 1/7 del minimo con sanzione pari al 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore; a 1/6 del minimo con sanzione pari al 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni dall'omissione o dall'errore.