Entro il 16 giugno 2023 deve essere versato l’acconto IMU 2023; l’effettuazione dei conteggi risulta essere almeno in parte semplificata dal fatto che si applicano le aliquote in vigore per l’anno precedente (ovvero, il 2022), ma la massima attenzione deve essere posta al fatto che le condizioni soggettive devono essere quelle del 2023. Si rende quindi indispensabile aggiornare gli archivi con tutte le variazioni intervenute, e con ciò ci si riferisce non solo ai banali casi di acquisto o di vendita, ma anche a ulteriori aspetti che, seppure dovrebbero essere ormai consolidati, meritano un richiamo. È di tutta evidenza che se la situazione oggettiva di consistenza immobiliare, e soggettiva del contribuente – con riferimento a tutti quegli aspetti che possono influenzare il calcolo dell’imposta – non è variata, allora l’acconto IMU 2023 sarà pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta per il 2022. Ciò non significa che l’acconto 2023 sia uguale all’acconto 2022. Infatti, se nel 2022 l’aliquota utilizzata per l’acconto (ovvero quella prevista per il 2021) è mutata in sede di saldo, ci troveremo con un acconto 2022 ed un saldo 2022 di ammontari diversi, esclusivamente in ragione della variata aliquota, e il primo acconto 2023 sarà, come si è detto, pari al 50% dell’ammontare complessivamente dovuto per il 2022 (ovvero la metà dell’imposta dovuta per il 2022, calcolata con le aliquote 2022). Ci sono, tuttavia, numerosi aspetti da tenere in considerazione, poiché molte cose possono essere cambiate a livello oggettivo e soggettivo nel primo semestre 2023. Ad esempio, nel caso di: Acquisti, vendite, eredità, in ragione delle quali può essere cambiata la consistenza patrimoniale del contribuente, anche solo a livello di percentuale posseduta Variazioni o attribuzioni di rendita catastale Variazioni di residenza che facciano venir meno il regime di esonero per abitazione e relative pertinenze Variazioni nella destinazione dell’immobile Soprattutto per quanto riguarda le variazioni nella destinazione dell’immobile, è bene effettuare una attenta disamina, poiché, ad esempio: Un immobile locato potrebbe risultare sfitto per uno o più mesi del primo semestre 2023. In questo caso, spesso l’aliquota applicabile è la medesima, ma tale ragionamento certamente non vale nel caso in cui la locazione in essere in precedenza fosse a canone concordato con il conseguente trattamento agevolativo Un immobile potrebbe aver goduto nel 2022 di una aliquota più ridotta in ragione di una destinazione specifica, poi mutata nel 2023. Si pensi, per esempio, a quei Comuni che deliberano l’adozione di una aliquota inferiore a quella ordinaria nei casi in cui si tratti di negozi direttamente destinati all’esercizio di una attività artigianale. Ecco che, se nel 2023 l’attività è cessata, e di conseguenza l’immobile è in ipotesi sfitto, o locato, ecco che i presupposti per l’aliquota ridotta potrebbero essere venuti meno A preoccuparsi dell’eventuale obbligo di versamento dell’IMU poteva essere chiamato in precedenza un soggetto ora defunto. Si pensi al caso del coniuge superstite, che ha diritto di abitazione sulla casa coniugale. In questa circostanza, fintanto che il coniuge superstite resta in vita, gli eventuali altri comproprietari pro quota (tipicamente i figli) non sono tenuti a versare IMU, posto che il diritto di abitazione è un diritto reale. L’obbligazione è quindi in capo al coniuge superstite (sempre che l’imposta sia dovuta, circostanza alquanto remota posto che si tratta di abitazione principale, che versa IMU solo se “di lusso”). Sta di fatto che al decesso del coniuge superstite il diritto reale da questi vantato si consolida in capo agli altri proprietari, che da quel momento sono chiamati a versare IMU – sempre che l’immobile non sia al tempo stesso anche la loro prima casa non di lusso. In sintesi, ad “essere come l’anno scorso” sono esclusivamente le aliquote, tanto che al variare di una condizione soggettiva od oggettiva, oltre a dover aggiornare gli archivi, è anche necessario andare a rintracciare l’aliquota corrispondente alla nuova situazione che si è venuta a creare Il procedimento di attualizzazione delle informazioni dovrà poi essere ovviamente ripetuto, in sede di saldo – scadenza 18 dicembre 2023 - con l’ulteriore complicazione che in quel momento si dovranno applicare le aliquote deliberate per l’anno 2023, potendosi quindi originare dei conguagli anche a seguito della mera variazione delle aliquote. Aliquote che, quest’anno, dovranno essere considerate solo se pubblicate sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2023; in mancanza di tale pubblicazione, non si dovranno più utilizzare (come in precedenza) le aliquote dell’anno precedente, bensì si renderanno applicabili le aliquote di base, così come previsto dalla L. 197/2022, articolo 1, comma 837.