Il Governo, durante il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, ha approvato un decreto legge che accompagna la legge di Bilancio 2024, anticipando molti dei punti cruciali della manovra. In particolare, leggendo la bozza di decreto, si possono evidenziare alcune disposizioni in materia fiscale, tra cui spiccano: - lo slittamento, per i soggetti IVA, del versamento dell’acconto IRPEF di novembre 2023 a gennaio 2024 con la possibilità di rateizzarlo; - il rinvio del riversamento del bonus ricerca e sviluppo con la comunicazione che slitta dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 e il riversamento dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024; - la revisione della disciplina relativa al contributo straordinario di solidarietà per le imprese energetiche; - una nuova disciplina relativa alla participation exempition sulle plusvalenze. Non mancano, poi, alcune disposizioni in materia di lavoro, pensionistica, di rinnovo dei contratti pubblici, di enti locali, università, trasporto pubblico locale e sport. Di seguito si riportano alcuni approfondimenti sulle norme di maggior rilievo contenute nella bozza di decreto, rimandando gli approfondimenti a quando la manovra assumerà la veste di ufficialità. Rinvio dell’acconto IRPEF di novembre È in arrivo lo slittamento dell’acconto IRPEF di novembre 2023. Infatti, se la bozza della norma contenuta nel decreto collegato dovesse essere confermata, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, potranno effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16 gennaio 2024, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese maggiorati dell’interesse del 4% annuo. Pertanto, volendo semplificare va detto che: - il posticipo si applica solo per l’acconto di novembre 2023; - possono beneficiare dello slittamento solo i titolari di partita IVA; - tali soggetti debbono aver dichiarato nel 2022 ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro; - non rientrano nello slittamento il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni IVS dei commercianti e degli artigiani e alla gestione separata; - il versamento slitta al 16 gennaio 2024 e può essere effettuato in unica soluzione oppure in 5 rate con scadenza: 16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024; - sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo. Siccome la norma parla di “seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”, dovrebbero essere interessati allo slittamento i versamenti degli acconti delle imposte sostitutiva (ad esempio, l’imposta sostitutiva per i forfetari, la cedolare secca sugli affitti, l’IVIE e l’IVAFE) mentre ne dovrebbe essere escluso chi, ritrovandosi con un’imposta in acconto non superiore a 103 euro, è tenuto al versamento di un unico acconto. Riversamento bonus ricerca e sviluppo Slittano anche i termini per il riversamento del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo. Si ricorda che ai soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è stata data la possibilità di effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi. La procedura di riversamento spontaneo è destinata ai soggetti che (nei periodi d’imposta sopra indicati) abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. In base alle nuove disposizioni, i termini vengono così fissati: - entro il 30 giugno 2024 (anziché 30 novembre 2023) va inviata apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta; - entro il 16 dicembre 2024 (anziché 16 dicembre 2023) va versato l’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate; - per chi sceglie il versamento in tre rate, la prima va corrisposta entro il 16 dicembre 2024 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 (anziché, rispettivamente, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025). Contributo di solidarietà per le imprese energetiche Un ulteriore intervento riguarda la disciplina sul contributo di solidarietà straordinario, introdotto dalla legge di Bilancio 2023, sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Tale contributo è determinato applicando un'aliquota del 50% a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia. Il decreto stabilisce che ai fini del calcolo del contributo non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Inoltre, per l’anno 2024 viene istituito un nuovo contributo di solidarietà temporaneo di eguale entità da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024. Participation exemption su plusvalenze Alcune disposizioni specifiche interessano le plusvalenze su cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate diverse da quelle realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti e da quelle realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari assimilati, contratti di associazione in partecipazione e contratti di cointeressenza emessi o stipulati da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato. In particolare, viene disposto che: - queste plusvalenze, per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; - se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Queste disposizioni si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 TUIR, effettuate da società ed enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società. Altre novità Il decreto contiene anche altre novità che spaziano dalla previdenza al pubblico impiego, dagli enti locali alle università. Per quello che interessa in questa sede, le principali novità sono le seguenti: - al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, per l'anno 2022 viene anticipato al 1° novembre 2023; - il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale sarà avviato entro il 31 dicembre 2024; - viene anticipato il rinnovo dei contratti pubblici; - viene rifinanziato il Fondo che contribuisce a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo complessivamente considerato dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19; - viene istituito un Fondo finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie; - è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese; - viene incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2023 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali; - si specifica che la norma che, per l’anno 2022, prevede un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa; - per l’anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro. Tale indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.