Entro il termine del 27 dicembre 2023 deve essere versato l’acconto IVA, solo se uguale o superiore a 103,29 euro, senza possibilità di rateizzazione, utilizzando il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Ai fini della determinazione dell’acconto, per i contribuenti con liquidazioni trimestrali per opzione non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell’1%. Soggetti interessati ed esonerati Sono obbligati a versare l’acconto IVA i contribuenti che effettuano: - liquidazioni e versamenti mensili (art. 1, D.P.R. n. 100/1998); - liquidazioni e versamenti trimestrali (articoli 7, D.P.R. n. 542/1999 e 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972). Non sono, invece, tenuti al versamento dell’acconto IVA: - i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2023; - i soggetti che hanno cessato o cesseranno l’attività nel corso del 2023, ma in ogni caso anteriormente: a) al 1° dicembre 2023, se contribuenti mensili; ovvero b) al 1° ottobre 2023, se contribuenti trimestrali; - i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2022, hanno evidenziato un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso; - i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2022, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2022 (per i trimestrali per opzione), risultava un credito IVA; - i soggetti che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione dell’anno in corso con un’eccedenza detraibile d’imposta; - i contribuenti trimestrali per opzione che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2023; - i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972); - i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972); - le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991; - i contribuenti che hanno usufruito dei regimi di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014); - i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA; - i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica amministrazione con il meccanismo dello split payment, di cui all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972. Come calcolare l’acconto IVA Con il metodo storico L’importo dovuto è determinato nella misura dell’88% dell’eventuale debito IVA risultante dall’ultima liquidazione dell’anno 2022. Per i contribuenti mensili si tratta dell’imposta dovuta per il mese di dicembre 2002, mentre per i contribuenti trimestrali occorre fare riferimento all’IVA a debito del quarto trimestre 2022 (per i trimestrali “per natura”) o all’IVA a debito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2022 (per i trimestrali “per opzione”). Per la determinazione dell’acconto, è possibile quantificare l’importo da versare estrapolando i dati dalla dichiarazione IVA relativa al 2022. È così possibile applicare le seguenti formule, facendo riferimento ai righi dei quadri VH e VL: - per i contribuenti mensili: acconto = [VH15 (campo debiti) + VH17] x 88%; - per i contribuenti trimestrali “speciali”: acconto = [VH16 (campo debiti) + VH17] x 88%; - per i contribuenti trimestrali “per opzione”: acconto = [VL38 + VH17 – VL36] x 88%. La determinazione dell’acconto, per i contribuenti mensili e per quelli trimestrali speciali, può essere effettuata in base ai dati esposti nella comunicazione delle liquidazioni periodiche relativa, rispettivamente, al mese di dicembre 2022 e al quarto trimestre del 2022. In particolare: - per i contribuenti mensili: acconto = (VP13 + VP14) x 88%; - per i contribuenti trimestrali “speciali”: acconto = (VP13 + VP14) x 88%. Con il metodo previsionale L’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di versare per l’ultima liquidazione periodica del 2023, cioè per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili) e per il quarto trimestre (per i trimestrali “per natura”), ovvero a saldo, in sede di dichiarazione annuale (per i trimestrali “per opzione”). Ai fini dell’individuazione del dato previsionale, il contribuente deve fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell’anno; pertanto, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrati-va prevista in caso di insufficiente versamento dell’acconto. Al fine di rendere omogenei l’importo relativo al dato storico e quello previsionale, quest’ultimo deve essere considerato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente. Con il metodo della liquidazione anticipata Si considerano le operazioni (attive e passive) del periodo 1° dicembre al 20 dicembre 2023 (per i contribuenti mensili), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2023 (per i contribuenti trimestrali). L’acconto da versare è in questo caso pari al 100% dell’IVA a debito che sia eventualmente emersa da tale liquidazione aggiuntiva. In sostanza, l’importo da versare, nella misura del 100%, è ottenuto sommando algebricamente i seguenti elementi: (con segno +) l’IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi per il periodo: - 1° dicembre 2023-20 dicembre 2023, se i contribuenti effettuano le liquidazioni con cadenza mensile; - 1° ottobre 2023-20 dicembre 2023, se i contribuenti effettuano le liquidazioni trimestralmente; (con segno +) l’IVA a debitorelativa alle operazioni effettuate tra il 1° novembre 2023 e il 20 dicembre 2023, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; (con segno -) l’IVA a creditorelativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro degli acquisti nel periodo: - 1° dicembre 2023-20 dicembre 2023, per i contribuenti mensili; - 1° ottobre 2023-20 dicembre 2023, per i contribuenti trimestrali; (con segno -) l’IVA a creditorelativa alle operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione); (con segno -) l’eventuale IVA a credito riportatadalla liquidazione relativa al periodo precedente (mese di novembre 2023 o terzo trimestre 2023).