Con la circolare n. 52 del 27 marzo 2024, l’INPS ha illustrato l’Accordo tra Italia e Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la L. 97/2015, in vigore dal 1° aprile 2024. Dalla medesima data ha effetto anche il relativo Accordo amministrativo firmato a Tokyo il 30 agosto 2023. L’Accordo si applica all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, alla Gestione separata e alle gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO. In particolare, l’Accordo riporta le norme in materia di legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori, privati e pubblici, che a seguito di distacco, svolgano la propria attività lavorativa nel territorio dell’altro Stato contraente, al fine di evitare la doppia imposizione contributiva. In merito alla legislazione applicabile, in base al principio generale della territorialità stabilito dall’Accordo, la persona che svolge un’attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente è esclusivamente soggetta alla legislazione dello Stato in cui viene svolta tale attività. Sono poi previste deroghe a tale principio. In particolare, il lavoratore impiegato nel territorio di uno Stato contraente, alle dipendenze di un datore di lavoro che ha la propria sede nel territorio di tale Stato, il quale venga temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell’altro Stato contraente, resta soggetto alla legislazione del primo Stato contraente, a condizione che la durata del distacco non sia superiore a 5 anni (tale periodo può essere prorogato, previa autorizzazione). La deroga è applicabile anche al lavoratore autonomo. Quest’ultimo, qualora svolga la propria attività nel territorio di uno degli Stati contraenti e che si trasferisca nel territorio dell’altro Stato contraente per svolgervi temporaneamente la propria attività, resta soggetto alla legislazione del primo Stato contraente, a condizione che la durata del distacco non sia superiore ai 5 anni (anche in questo caso prorogabile, previa autorizzazione). Inoltre, l’Accordo prevede che, su richiesta di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro o di un lavoratore autonomo, le autorità competenti degli Stati contraenti o le istituzioni da essi designate, possano concedere eccezioni alle disposizioni sulla legislazione applicabile nell’interesse di particolari persone o di categorie di persone, a condizione che le stesse persone siano soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti. Infine, si segnala che nei casi in cui un lavoratore, in deroga al principio della territorialità della legislazione applicabile sia assoggettato all’assicurazione italiana, le Strutture territorialmente competenti dell’INPS devono, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, rilasciare il certificato di copertura contributiva tramite l’apposito modello “IT/JPN 101”.