Nell’ambito dell'Accordo tra Italia e Svizzera, ai fini dell'individuazione dei «vecchi frontalieri» da parte dello Stato italiano, si deve qualificare lavoratore frontaliere colui che esercita un'attività dipendente sul territorio di uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, e non si richiede l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al comune di residenza. Lo ha precisato il Ministero dell’Economia e delle Finanze durante le interrogazioni parlamentari nn. 5-02058 e 5-02061 del 27 febbraio 2024. Il precedente Accordo tra Italia e Svizzera del 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri non conteneva la definizione di lavoratore frontaliere. L'Agenzia delle entrate con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 2017, ha precisato che la qualificazione di “frontaliero” svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l'attività di lavoro dipendente. In particolare, gli articoli del richiamato Accordo stipulato tra l'Italia e la Svizzera il 3 ottobre 1974 prevedono genericamente che I frontalieri "esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni" e non richiedono l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al comune di residenza. Il nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sui frontalieri del 2020 fornisce una definizione di «lavoratore frontaliere» che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri nuovi e attuali) a partire dall'entrata in vigore dell'accordo. Sotto la vigenza del precedente Accordo del 1974 i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese hanno annualmente elaborato in via autonoma le proprie liste di comuni, in base ai dati forniti ai datori di lavoro svizzeri dai frontalieri italiani. Annualmente, i tre cantoni hanno fornito all'Italia il numero dei frontalieri residenti nei comuni italiani compresi negli elenchi svizzeri, in base a cui sono stati pagati i ristorni all'Italia. Ai fini del precedente Accordo del 1974 l'individuazione dei soggetti aventi diritto avveniva sulla scorta di norme di prassi e della rilevazione effettuata dalle autorità Svizzere. Il MEF si è rivolto all'Istituto Geografico Militare (IGM) al fine di ottenere l'elenco di tutti i comuni italiani compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Svizzera. L'elenco fornito dall'IGM ha evidenziato un numero di 518 in totale, con 71 comuni italiani in più rispetto ai comuni presenti nelle liste dei cantoni svizzeri. Il 22 dicembre 2023 è stata pertanto conclusa una procedura amichevole a cui sono allegate le liste dei comuni svizzeri compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con l'Italia, e dei comuni italiani compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Svizzera. Come chiarito, la definizione declinata nella risoluzione resta valida ai fini dell'individuazione dei «vecchi frontalieri» da parte dello Stato italiano, dovendosi qualificare lavoratore frontaliere colui che esercita un'attività dipendente sul territorio di uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, e non si richiede l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al comune di residenza.