L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 32 del 7 febbraio 2024 in tema di aiuto alla crescita economica. L'articolo 19, comma 2, del Decreto legge n. 73 del 25/05/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 luglio 2021, n. 106, dispone che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. La norma citata, in sintesi, prevede un rafforzamento dell'ACE cd. ''ordinaria'' introdotta nell'ordinamento fiscale italiano dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti) al fine di perseguire una maggiore neutralità nella scelta delle fonti di finanziamento (tra capitale proprio e capitale di terzi) con riferimento alla tassazione dei redditi d'impresa, favorendo il ricorso al capitale di rischio attraverso il riconoscimento di un beneficio pari al rendimento nozionale del medesimo capitale di rischio investito nelle imprese italiane. In tale contesto, a fianco della disciplina agevolativa ordinaria, è stata introdotta l'ACE Innovativa al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica. In particolare l'articolo 19, commi da 2 a 7, del citato DL 73 del 2021 ha previsto alcuni elementi rafforzativi dell'agevolazione ''ordinaria'' aventi però carattere transitorio, in quanto circoscritti all'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (ovvero al 2021 assumendo l'esercizio coincidente all'anno solare). In sintesi, il rafforzamento dell'Aiuto alla Crescita Economica denominato ''ACE innovativa 2021'', definito nel comma 2 dell'articolo 19 citato, consiste: - nella determinazione della ''base ACE'' calcolata prendendo a riferimento la variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (2020 per i soggetti ''solari''); - nell'applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15 per cento; - nella rilevanza degli incrementi del capitale proprio a partire dal 1° giorno del periodo d'imposta (quindi dall'01/01/2021 per i ''solari'') a prescindere dalla data di effettuazione del conferimento; - nella previsione di un limite massimo di 5 milioni di euro, rilevante ai fini del beneficio rafforzato, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.