Con la sentenza n. 1783 depositata il 23 gennaio 2019, la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria - si è pronunciata sulle presunzioni di cessione e acquisto in evasione d’imposta (IVA), enunciando un nuovo principio di diritto. IL FATTO Una società propose ricorso innanzi al Giudice tributario avverso avviso di accertamento a fini IVA, relativamente al periodo d'imposta 2007, emesso all'esito di PVC di vendite in evasione d'imposta, in applicazione delle presunzioni di cui al d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, fondate su differenze inventariali riscontrate documentalmente. Trattavasi, in particolare, di differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le scritture ausiliarie di magazzino e le consistenze delle rimanenze finali registrate. La CTP di Vicenza accolse in parte il ricorso, rettificando il valore delle differenze inventariali accertate dall'Amministrazione finanziaria e rideterminandone il minor valore accertabile. La statuizione di primo grado fu appellata dall'A.E., in via principale, ed invia incidentale dalla contribuente e la CTR del Veneto, dopo aver ripercorso i due gradi di giudizio, rigettò l'appello dell'Amministrazione finanziaria ed accolse quello incidentale, annullando in toto l'avviso di accertamento. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, affermando il seguente principio di diritto: «In tema di acquisti e cessioni in evasione d'imposta (nella specie, IVA), quelle di cui al d.P.R. n. 441 del 1997 sono presunzioni legali relative ma c.d. «miste», in quanto strutturate in modo da consentire, entro limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti, la dimostrazione e non mera allegazione, da parte del contribuente, di legittima fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale o di legittimo ingresso degli stessi. Nel caso in cui il ricorrente alleghi l'impiego dei beni per la produzione, il vincolo probatorio in esame è però riferito meramente all'oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del citato d.P.R. n. 441 del 1997, non essendo previsto per tale ipotesi anche un vincolo inerente i mezzi di prova esperibili; sicché, in tale caso, l'onere probatorio in esame può essere assolto anche mediante l'esperimento di mezzi di prova differenti da quelli contemplati dal citato decreto e, quindi, anche mediante presunzioni semplici, purché all'esito del procedimento logico-inferenziale di cui all'art. 2729 c.c. ed in base ad obiettivi riscontri suscettibili di valutazione da parte del giudice di merito con apprezzamento, in fatto, non censurabile in sede di legittimità».