Agenzia delle Entrate - Risposta n. 300 del 2 settembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 300 del 2 settembre 2020 riguardante l’asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo. Il DL n. 63 del 2013 al comma 1-septies dell'articolo 16, inserito dal DL n. 50 del 2017, modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 34 del 2019, prevede che qualora gli interventi di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. La norma in commento è inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il c.d. "sismabonus" e si riferisce espressamente agli interventi di cui al comma 1- quater che, a sua volta, richiama gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico. La disposizione sull'acquisto di case antisismiche, pur avendo alcuni elementi di analogia con il c.d. "sismabonus", si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna delle predette unità. La presentazione dell’asseverazione Con riferimento alla redazione e alla presentazione dell'asseverazione, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, si osserva che, con tale decreto sono state stabilite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. In particolare, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato) è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base ai contenuti delle linee guida allegate al decreto medesimo. Il progetto degli interventi, contenente l'asseverazione, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico competente, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. <L'asseverazione e le attestazioni della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali. In virtù di tale ultima disposizione, nella circolare 8 luglio 2020, n. 19/E è stato, da ultimo, ribadito che un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione. Tale principio si applica anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare; pertanto, qualora le imprese non abbiamo tempestivamente presentato la predetta asseverazione, gli acquirenti delle unità immobiliari non possono fruire della detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all'85 per cento del prezzo di acquisto delle predette unità immobiliari. Nella medesima circolare è stato, altresì, precisato che la detrazione di cui al citato comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma, comunque, dopo il 1° gennaio 2017, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Preso atto delle modifiche normative intervenute in materia e, in particolare, dell'ampliamento dell'ambito applicativo dell'agevolazione, al fine di non escludere dal beneficio i contribuenti che non avevano effettuato l'adempimento in parola, in quanto non destinatari dell'agevolazione in base alle norme vigenti al momento della presentazione della richiesta del titolo abilitativo, è stato acquisito per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020. In conformità al predetto parere, con la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020 è stato precisato che la detrazione di cui al citato comma 1-septies) dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In tal caso, tuttavia, ai fini della detrazione, è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico. La cessione del credito d'imposta L'articolo 121 del Decreto Rilancio ha previsto, tra l'altro che, in deroga all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del DL n. 63 del 2013, per gli interventi antisismici, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le relative spese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: - per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; - per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.