Il D.Lgs. n. 13 del 2024 ha dato attuazione alla parte della delega fiscale che riguarda l’accertamento fiscale e il concordato preventivo. La novità sostanziale, nell’ambito di tale attuazione, è l’introduzione di una normativa di raccordo tra le disposizioni previste dallo Statuto del Contribuente in materia di contraddittorio preventivo e la normativa fiscale in materia di accertamento. Ed è impossibile non citare questo presupposto perché esso è l’elemento fondante della rivisitazione complessiva del procedimento di accertamento e, a valle, della sottoscrizione della eventuale adesione. L’istituto del contraddittorio e della previsione della partecipazione del contribuente, in via preventiva, alla attività di verifica produce una serie sostanziale di effetti: - la previsione di una disposizione generale che includa anche l’invito alla definizione del procedimento con adesione tra le informazioni fornite al contribuente ai fini del contraddittorio; - l’abrogazione di uno specifico invito al contraddittorio ormai superato dalla riformata scrittura dell’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente; - la limitazione, per dispensa per l’Amministrazione o su istanza del contribuente, all’adozione del contraddittorio preventivo, in particolare nei casi di urgenza e di pericolo della riscossione, nonché in quello degli atti automatizzati; - la previsione esplicita della verifica del pagamento dell’importo convenuto o della prima rata per il rilascio della copia dell’accertamento con adesione; - l’introduzione di una previsione specifica che consente al contribuente, aderendo entro 30 giorni dalla consegna, all’esito dell’accertamento senza contestazioni o limitatamente alla rimozione di errori manifesti come quelli di calcolo, di fruire di una ulteriore riduzione delle sanzioni fino alla metà di quelle già previste in forma ridotta nella adesione ordinaria. Il tema dell’adesione ai verbali di constatazione si sposta di conseguenza sulla differenza prevista tra adesione condizionata e adesione non condizionata agli stessi, all’esito delle quali si generano diverse conseguenze applicative. Cosa prevede il decreto delegato sull’accertamento? Nella nuova previsione normativa il D.Lgs. n. 13/2024 introduce l’art. 5-quater al D.Lgs. n. 218/1997 che attribuisce al contribuente la facoltà di aderire al processo verbale di constatazione entro 30 giorni dalla data di consegna dell’atto. Il periodo di 30 giorni sospende i termini dell’accertamento. Le opzioni offerte al contribuente sono sostanzialmente due, aderire in forma condizionata o in forma incondizionata al processo verbale di constatazione. Adesione condizionata Si avrà adesione condizionata nell’ipotesi in cui il contribuente accetti il contenuto dell’atto proposto dall’ente accertatore, a condizione che alcuni elementi contenuti nel documento siano corretti e di conseguenza l’Ufficio proceda alla rideterminazione degli importi discendenti. La relazione di accompagnamento al decreto legislativo chiarisce espressamente che debba trattarsi di errori riconoscibili senza attività interpretativa o valutativa e, secondo una prima interpretazione dottrinale, tale scelta escluderebbe l’eliminazione di errori di diritto evidenti. Tale limitazione dovrebbe di conseguenza spostare l’attenzione esclusivamente o quasi al perimetro degli errori di calcolo. Ad ogni modo, nel caso di adesione condizionata, i verbalizzanti possono correggere gli errori individuati entro 10 giorni e aggiornare il contenuto del verbale notiziando sia il contribuente che l’Ufficio di Agenzia Entrate. Evidentemente i verbalizzanti potrebbero rigettare la proposta di adesione condizionata e in questo senso non vi sono indicazioni normative a riguardo, né nell’ipotesi in cui il contribuente decida di riproporre l’istanza né nell’ipotesi in cui decida di impugnare il rigetto. Anche in questo ultimo caso, una prima interpretazione dottrinale riterrebbe in via generale ammissibile l’impugnabilità del rigetto. Adesione non condizionata Si avrà adesione non condizionata, nell’ipotesi in cui, senza modifiche, il contribuente accetti il contenuto della verifica integralmente, così come riportato nell’atto. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione, condizionata o meno, l’Ufficio procederà a notificare un atto di definizione di accertamento parziale che dovrà contenere tutti gli elementi già previsti dalla precedente disciplina e in particolare: - le motivazioni dell’atto, - la liquidazione di imposte, - le sanzioni. Nel caso di adesione condizionata, l’organo che ha redatto il verbale, nei 10 giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di adesione non condizionata, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'art. 7, D.Lgs. n. 218/1997 e quindi le modalità di identificazione degli importi dovuti. Nel caso di adesione condizionata il termine per la notifica decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate ai sensi del comma 3 del D.Lgs. n. 218/1997 da parte dell’organo che ha redatto il verbale. La nuova disposizione specifica tra le altre cose che fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi. Gli importi da versare Nel merito degli importi da versare, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme, così come tutt’ora avviene. Adesione per accertamenti parziali e integrali Va precisato che l’adesione, condizionata o non condizionata, può riguardare sia i processi verbali dai quali discenda un accertamento parziale sia quelli dai quali discenda un accertamento integrale. Tale specificità, che non era prevista dal precedente regime, discende dalla premessa principale secondo la quale la funzione dell’invito al contraddittorio servirebbe a risolvere ovvero ad affrontare qualsiasi questione, anche parziale insita nel merito del contenuto dell’atto. Sanzioni ridotte Altra novità interessante è la riduzione a un sesto delle sanzioni del minimo nell’ipotesi di adesione al processo verbale di constatazione. Il testo della norma letteralmente recita: “la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'art. 2, comma 5, e nell'art. 3, comma 3, è ridotta alla metà” e il pagamento delle somme può avvenire entro 20 giorni dalla definizione dell’accordo o con rate trimestrali nel massimo di 8 per importi inferiori a 50.000 euro o di 16 per importi superiori. Una prima parte della dottrina ha sollevato già perplessità nel merito della convivenza del nuovo istituto dell’adesione al processo verbale di constatazione rispetto all’istituto del ravvedimento operoso. Il secondo, in particolare, non scompare ma entra in concorrenza di fatto con l’istituto dell’adesione per via della riduzione del valore delle sanzioni. Non è detto tuttavia che entrambi gli istituti non debbano convivere ma l’adesione costituisce di fatto una forma di accordo con l’Erario e questo rappresenta un vantaggio sotto molti punti di vista.