Agenzie di viaggio e tour operator, contributo entro il 22 settembre

Previsto dal decreto “Sostegni-ter”, è destinato alle imprese turistiche identificate con i codici Ateco 79.1, 79.11 o 79.12, che nel 2021 hanno registrato una perdita di fatturato almeno del 30% rispetto al 2019

Scadenza in vista per chiedere al ministero del Turismo i contributi 2023 destinati ad agenzie di viaggio e tour operator per i mancati guadagni registrati nel periodo dell’emergenza da Covid-19. Le domande potranno essere presentate tramite l’apposita piattaforma informatica accessibile dallo scorso 8 agosto, tramite Spid o carta d’identità elettronica, fino alle ore 12 di venerdì 22 settembre 2023.

Le modalità attuative del parziale ristoro, previsto dal decreto “Sostegni-ter”, sono state messe a punto con il decreto del ministro del Turismo di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023 mentre l’avviso dello scorso 31 luglio del Mit ha definito le regole per la presentazione delle domande.

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto, ricordiamo, le agenzie di viaggio e i tour operator operativi che, al momento della presentazione della richiesta, esercitano un’attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici Ateco 79.1, 79.11 o 79.12 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato registrato nel 2019 oppure, in mancanza di quest’ultimo requisito, costituite tra il 1° gennaio 2020 e la data di conversione del decreto “Sostegni-ter”.

L’importo assegnato è parametrato, in base a specifici calcoli, alle perdite rilevate e ai ricavi ottenuti.

L’ordine cronologico di presentazione delle istanze non è di alcuna rilevanza ai fini dell’agevolazione.