Con il provvedimento prot. n. 133949 del 19 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'invio delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo per i beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime de minimis per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 (periodo d’imposta 2019) dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. Con il provvedimento, in attuazione dell'art. 1, comma 636, legge n. 190/2014, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2019. L’art. 52, legge n. 234/2012, come sostituito dall’art. 14, comma 1, lettera b), legge n. 115/2015, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Con il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Il medesimo decreto prevede l’interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA, di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). L’Agenzia delle Entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali. Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle Entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto. Gli elementi e le informazioni riportati nella comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2019. Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’invio è effettuato per posta ordinaria. La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” - “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”. Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati. Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. Sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.