I principi di capacità contributiva nonché di proporzionalità delle sanzioni, intesi in senso sostanziale, ostano ad una prassi, adottata da taluni uffici, consistente nel negare il riporto delle perdite d’impresa in presenza di una omissione dichiarativa. Questo è il condivisibile principio fatto proprio dall’AIDC con la norma di comportamento n. 206. In breve, l’AIDC si schiera a favore della tesi sostenuta, ormai da anni, da varia giurisprudenza di merito e dalla quasi unanime dottrina (ad esempio, vedasi Ctp Milano 30 giugno 2017 n. 4476/1/17). Le argomentazioni alla base della esposta interpretazione appaiono molto convincenti. Come da giurisprudenza ormai consolidata, è ammesso il riporto a nuovo del credito risultante dalla dichiarazione omessa, senza che sia necessario per forza pagare quanto intimato nella cartella di pagamento (emessa come conseguenza della compensazione, interna o esterna, del credito) per poi domandare lo stesso credito a rimborso (si veda la sentenza delle Sezioni Unite 8 settembre 2016 n. 17757). Quanto esposto non può che valere altresì per le perdite. Come si fa notare nella norma, le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore ai 90 giorni sono sì omesse, ma, comunque, sono titolo per la riscossione degli importi. Non si vede dunque il motivo per cui debbano venir meno le perdite. Insomma, “l’ordinamento non dispone preclusioni all’utilizzo di perdite sorte in periodi d’imposta per i quali risulti omessa la dichiarazione e sia dimostrabile la sussistenza della perdita in base alla disposizioni normative vigenti al tempo di formazione della medesima”. Depongono in questo senso pure altre considerazioni. Addirittura in tema di accertamento induttivo extracontabile, ammesso proprio come conseguenza dell’omissione dichiarativa, il reddito deve essere quantificato in modo effettivo e non arbitrario, facendo riferimento, se del caso, alle scritture contabili regolarmente tenute. Peraltro, l’omissione dichiarativa ha già conseguenze assai dannose per il contribuente, sia amministrative sia penali, sia pure al superamento della soglia di punibilità. Le sanzioni, proporzionali o fisse, che derivano dall’omissione dichiarativa non vengono meno, e negare il riporto della perdita significherebbe irrogare, nella sostanza, una ulteriore sanzione al contribuente. Giurisprudenza pregressa in tema di CNM Aggiungiamo che altresì la Cassazione sembra essersi così espressa, in merito alla tassazione consolidata. Nella sentenza del 12 dicembre 2018 n. 32076 è stato affermato che, in virtù della capacità contributiva, qualora, in sede di presentazione ultratardiva del modello CNM (quindi oltre i 90 giorni dal termine di invio della dichiarazione), la consolidante, per errore, abbia indicato tra i ricavi le perdite attribuite dalle consolidate, non perde il diritto al riconoscimento delle menzionate perdite. Si richiama, come del resto ha fatto l’AIDC, il principio delle Sezioni Unite n. 17757/2016.