A partire dal 2019 è radicalmente cambiata la procedura di richiesta dell’assegno per nucleo familiare (ANF) da parte dei lavoratori dipendenti che trasmettono il modello di domanda, per via telematica, direttamente all’INPS, anziché al datore di lavoro. L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, subordinati o parasubordinati e ai pensionati da lavoro dipendente, che appartengano ad un nucleo familiare costituito da almeno due soggetti, coniugati o uniti civilmente, il cui reddito complessivo sia costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente, pensione o altra prestazione previdenziale. Soggetti tenuti all’erogazione Il pagamento degli ANF viene effettuato ordinariamente dal datore di lavoro per conto dell'INPS, in occasione del pagamento della retribuzione e con successivo conguaglio nella denuncia contributiva UniEmens. L'assegno viene erogato direttamente dall'INPS nel caso in cui il richiedente sia: - un lavoratore domestico; - un operaio agricolo a tempo determinato (cui non si applica la nuova procedura); - dipendente di datori di lavoro che hanno cessato l’attività o siano falliti; - beneficiario di prestazioni previdenziali. Procedura telematica Sulla base dei dati dichiarati dal lavoratore, attraverso la procedura “ANF DIP”, l’INPS calcola gli importi teorici e li rende noti, attraverso la apposita sezione del Cassetto previdenziale, sia al richiedente, come esito dell’istanza, che al datore di lavoro, nell’apposita funzionalità attiva all’interno del Cassetto previdenziale aziendale. Sulla base di tali importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro provvede poi al calcolo dell’importo effettivo da erogare al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza o assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. N.B. In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, con le medesime modalità, una domanda di variazione per il periodo di interesse. Lo stesso lavoratore deve comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso la denuncia contributiva UniEmens. Compilazione del flusso UniEmens A decorrere dalla dichiarazione contributiva UniEmens di competenza del mese di settembre 2019, da trasmettere entro il 31 ottobre 2019, nella sezione “DenunciaIndividuale” di “PosContributiva” del flusso è obbligatorio valorizzare un nuovo elemento che consente di associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF. Il nuovo elemento “InfoAggCausaliContrib” deve essere compilato indicando: − nell’elemento “CodiceCausale”: 0035: ANF assegni correnti; L036: Recupero assegni nucleo familiare arretrati; H301: Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc; − nell’elemento “IdentiMotivoUtilizzoCausale”, il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore; − nell’elemento “AnnoMeseRif”, il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF; − nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif”, l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce. L’INPS ha però precisato che la compilazione del nuovo elemento resta facoltativa fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di settembre 2019, a partire dalla quale la nuova sezione “InfoAggCausaliContrib” dovrà essere obbligatoriamente valorizzata. Sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di luglio 2019, avendo l’INPS determinato l’importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi: - “TabANF” Codice tabella Assegno Nucleo Familiare; - “NumANF” Numero dei componenti del nucleo familiare da considerare ai fini della misura dell’ANF; - “ClasseANF” Numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell’elemento TabANF e all’anno di competenza. Esempio – Vecchia e nuova modalità di compilazione Vecchia modalità di compilazione Nucleo familiare composto da 2 genitori + 3 figli minori non inabili - “TabANF”: 11 - “NumANF”: 5 - “ClasseANF”: 354 Nuova modalità di compilazione Nucleo familiare composto da 2 genitori + 3 figli minori non inabili Nuovo elemento “InfoAggCausaliContrib” deve essere compilato indicando: − “CodiceCausale”: 0035: ANF assegni correnti; − “IdentiMotivoUtilizzoCausale” RSSMRA89F67Z111X; − “AnnoMeseRif”: 09/2019; − “ImportoAnnoMeseRif”: 354 euro. Conguaglio degli importi arretrati E’ possibile richiedere il pagamento degli assegni per il nucleo familiare spettanti per periodi precedenti e non goduti. Il diritto del lavoratore all'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto all'assegno. Tale diritto si prescrive nel termine di 5 anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. Dal 1° aprile, come ha specificato l’INPS nel messaggio 1777/2019, non sono più necessari i controlli da parte dell’Istituto visto che ora vengono fatti direttamente a monte. Nella denuncia contributiva UniEmens di competenza del mese in cui è stato effettuato il pagamento al lavoratore, il datore di lavoro deve esporre, all’interno dell’elemento “CausaleRecANF” di “ANFACredAltre”, il codice causale L036 avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”. Nel caso sia necessario porre in conguaglio cifre ulteriori, queste andranno effettuate utilizzando i flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo. Sino alla denuncia di competenza del mese di settembre, le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro devono procedere a trasmettere un flusso di regolarizzazione della denuncia già trasmessa del lavoratore interessato indicando l’intera somma effettivamente corrisposta (INPS, messaggio n. 3119 del 2019). A tal fine è necessario: - Accedere a “Servizi per le aziende ed i consulenti”; - Cliccare su “Variazione Uniemens”; - Cliccare su “Variazioni dati denunce individuali e denunce aziendali”; - Indicare il tipo di regolarizzazione (spontanea). E’ inoltre necessario inviare, tramite cassetto bidirezionale, utilizzando l’oggetto definito “ad hoc”: “Uniemens – Regolarizzazione (DM-VIG) – Invio documentazione”, la specifica documentazione. N.B. Il limite dei 3.000 euro, per la sola competenza di luglio 2019, è stato elevato a 20.000 euro (INPS, messaggio n. 3134 del 2019). Una opportunità rilevante, dunque per le aziende che possono ancora, seppure a scadenza di trasmissione ordinaria ormai decorsa, inviare flussi di rettifica Uniemens per tale mensilità, al fine di regolarizzare i conguagli arretrati.