Con la circolare n. 79 del 7 settembre 2023, l'INPS fornisce le istruzioni in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito). Requisiti di accesso alla prestazione L’Anticipazione ordinaria del TFS/TFR in oggetto può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili e rientranti in una delle seguenti fattispecie: titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione; soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente; personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente. Importo erogabile a titolo di anticipazione del TFS/TFR Il finanziamento è erogato in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del TFS/TFR. È possibile l’erogazione del finanziamento anche in caso di altre cessioni o vincoli presenti sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora disponibile, libera da vincoli o cessioni. Gli importi del TFS/TFR da considerare cedibili da parte del richiedente il finanziamento sono quelli relativi a un rapporto di lavoro concluso, maturati, disponibili ed esigibili dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione. L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda; il contratto di cessione del credito è stipulato in questo caso per il 100% del trattamento maturato, disponibile e cedibile e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative. In caso di richiesta di un determinato importo, qualora l’importo del TFS/TFR maturato, disponibile e cedibile lo consenta, il contratto di cessione del credito è stipulato per l’importo richiesto maggiorato degli interessi e delle spese amministrative e l’importo erogato è pari a quello richiesto; qualora, invece, l’importo del TFS/TFR maturato, disponibile e cedibile sia inferiore all’importo richiesto maggiorato degli interessi e delle spese amministrative, la domanda di anticipazione è considerata come presentata per l’intero ammontare del TFS/TFR maturato, disponibile ed esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. Prima della materiale erogazione delle somme, l’INPS provvede ad accertare la presenza di eventuali debiti nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’importo finanziato viene accreditato sull’IBAN del richiedente presente in “Proposta di cessione” al netto delle trattenute di eventuali morosità nei confronti della Gestione unitaria e dei relativi interessi, qualora non considerati nel calcolo del TFS/TFR disponibile. Tasso di interesse e spese di amministrazione Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo. Gli interessi sono calcolati in funzione delle scadenze di esigibilità degli importi di TFS/TFR oggetto di cessione e desumibili dalle relative certificazioni e successive prese d’atto, considerando anche i tempi previsti per l’accredito delle relative somme, ossia 3 mesi dalla esigibilità della prima rata del TFS/TFR e 30 giorni dalla esigibilità della seconda e della terza rata. Gli interessi saranno successivamente ricalcolati in considerazione delle date effettive di restituzione delle somme a favore della Gestione unitaria da parte degli Enti erogatori del TFS/TFR. Sull’importo dell’anticipazione del TFS/TFR, al lordo degli interessi, si applica la ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione. Modalità di presentazione della domanda La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione “Cerca”: “Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”; “Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”. Il richiedente deve specificare nella domanda se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota dello stesso, indicandone in tal caso l’importo; deve, inoltre, dichiarare se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione e nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria, qualora il richiedente abbia maturato il diritto al TFS/TFR pur in presenza di nuova assunzione. In caso di anticipazione del TFS/TFR il richiedente deve indicare il periodo temporale e il datore di lavoro di riferimento del TFS/TFR di cui si chiede l’anticipazione; in caso di più datari di lavoro “successivi” è necessario indicare l’ultimo, in ordine temporale. In caso di Ente erogatore diverso dall’INPS, il richiedente deve obbligatoriamente allegare alla domanda la certificazione del TFS/TFR già ottenuta dall’Ente erogatore competente e dichiarare che è conforme all’originale in suo possesso. Istruttoria della domanda Gli operatori Credito verificano per le domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR degli iscritti alla Gestione unitaria la correttezza dei dati inseriti in procedura dai richiedenti o loro delegati e la presenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento. Con riferimento all’adesione alla Gestione unitaria, la procedura “Anticipazioni Credito” opera un controllo automatico basato sul contenuto dei dati presenti negli archivi dell’INPS; gli operatori Credito sono in ogni caso tenuti a operare le relative verifiche, sia in caso di esito negativo del controllo automatico sia, con particolare ma non esclusivo riferimento ai cessati dal servizio senza diritto a pensione titolari di nuovo impiego, in caso di esito positivo. L’esito negativo delle verifiche comporta il mancato accoglimento della domanda. A seguito del positivo esito delle verifiche, nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS/TFR sia l’INPS, viene avviata la fase endoprocedimentale relativa all’emissione della certificazione del trattamento. La fase di predisposizione della certificazione del TFS/TFR risulta sospesa fino alla completa definizione o alla rinuncia da parte del richiedente delle eventuali e precedenti domande di quantificazione ordinaria e/o agevolata e/o di altre e precedenti domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria; di tale circostanza viene data evidenza al richiedente all’atto della presentazione della domanda. Erogazione del finanziamento In base alla data di effettiva erogazione del finanziamento e all’importo del TFS/TFR ceduto, nonché alle relative date di esigibilità indicati nella presa d’atto positiva (sia confermativa del contratto stipulato che per importi e/o date di esigibilità del TFS/TFR diverse), vengono ricalcolati e attualizzati l’importo da erogare, gli interessi da applicare e le spese di amministrazione. Vengono altresì verificati i finanziamenti in essere con la Gestione unitaria al fine di valutare la presenza di eventuali morosità e/o di aggiornare gli importi delle estinzioni anticipate da “saldare” con l’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR. Modalità di rimborso dell’anticipazione Le quote di TFS/TFR cedute a fronte di anticipazioni ordinarie del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria vengono “restituite” alla citata Gestione dall’Ente erogatore del trattamento, nelle “date” e per gli importi indicati e/o confermati nella presa d’atto dell’avvenuta cessione. Dopo l’avvenuto e integrale rimborso dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR alla Gestione unitaria, e sulla base delle effettive date di restituzione del finanziamento, viene operato un ricalcolo degli interessi e il relativo risultato viene rapportato a quanto calcolato in sede di erogazione della prestazione e considerato nel relativo piano di ammortamento. Recesso ed estinzione anticipata L’iscritto può recedere dalla richiesta di anticipazione del TFS/TFR fino all’accettazione da parte dell’INPS della relativa proposta di cessione; in tale caso l’utente non è tenuto a corrispondere alcun importo, neanche a titolo di spese amministrative. Successivamente all’accettazione da parte dell’Istituto della proposta di cessione il richiedente non potrà recedere dal contratto. Non è prevista la possibilità per il richiedente di estinguere anticipatamente il finanziamento ottenuto dalla Gestione unitaria.