Anticipo emolumento rinnovo contratti pubblici: come compilare l’Uniemens

Con il messaggio n. 4191 del 24 novembre 2023, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’esposizione nei flussi Uniemens dell’emolumento erogato a titolo di anticipo del rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici a tempo indeterminato.

Invero, l’articolo 3 del decreto-legge n. 145/2023, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle Amministrazioni statali, in via eccezionale, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 sia incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.

Modalità di esposizione dei dati relativi all’incentivo nella sezione <Poscontributiva> del flusso Uniemens

Al fine di avere puntuale evidenza dell’erogazione dell’importo in questione, la somma erogata a titolo di anticipo del rinnovo contrattuale, oltre che nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>, deve essere esposta all’interno del flusso Uniemens sulla mensilità di dicembre 2023 su <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, valorizzando i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L107”, avente il significato di “Anticipo rinnovo contratti pubblici art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di erogazione (dicembre 2023);
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’anticipo erogato.

Modalità di esposizione dei dati relativi all’incentivo nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

Al fine di avere puntuale evidenza dell’erogazione dell’importo in questione, le Amministrazioni dello Stato interessate dalla disposizione in oggetto avranno cura di esporre l’importo erogato a titolo di anticipo del rinnovo contrattuale, oltre che nell’elemento <Imponibile> delle relative Gestioni, anche nell’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno 2023;
  • nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il valore “12”, corrispondente al mese di dicembre 2023;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “57”, avente il significato di “Emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021 – D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art.3”;
  • nell’elemento <AltroImponibile> deve essere indicato l’importo dell’anticipo contrattuale così come determinato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023;
  • nell’elemento <Importo> deve essere indicato, in questo specifico caso, il valore “0,00”.

Pertanto, per i lavoratori per i quali nel mese di dicembre 2023 si debba procedere al recupero dell’esonero concesso, in quanto destinatari del beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e successive modificazioni, sarà possibile esporre uno dei Codici Recupero consentiti nel mese – 39, 40, 46, 47, 48 e 49 – relativamente ai quali l’anticipo contrattuale non deve modificare il diritto all’esonero parziale IVS, né la quantificazione dello stesso.

Tale modalità non deve essere adottata qualora nel mese di dicembre 2023 il lavoratore non benefici del suddetto esonero per cui l’anticipo contrattuale deve essere esposto solo nei relativi campi <Imponibili> e tantomeno nei casi in cui l’anticipo venga erogato a un lavoratore che nel mese di dicembre 2023 si trovi in uno stato di sospensione/cessazione del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso deve essere trasmesso solo l’elemento V1, Causale 1, sull’ultimo mese di servizio precedente la sospensione/cessazione, anche qualora il lavoratore abbia usufruito nel medesimo mese degli esoneri previsti dalla normativa vigente.