Le regole tecniche per gli avvocati si aprono con le indicazioni relative all’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2007. Al Capo I, Regola Tecnica n. 1 si stabilisce che in capo all’avvocato rimangono tutti gli obblighi di identificazione e gestione del denaro del cliente derivanti dal Codice Deontologico Forense (artt. 23.2 e 30). Sono invece escluse dalla disciplina dell’antiriciclaggio le seguenti attività: - consulenza stragiudiziale per atti e negozi di natura non patrimoniale; - attività di assistenza, difesa e rappresentanza, mediazione e negoziazione assistita; - amministrazione di sostegno, tutela, curatela; - arbitrato rituale o irrituale; - attività di curatore fallimentare e commissario giudiziale; - attività di mediazione; - custodia giudiziaria e deleghe alle operazioni di vendita; - ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all’elencazione tassativa ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2007. Al Capo II, Regola Tecnica n. 2 viene riaffermata la validità del documento “Adempimenti antiriciclaggio per gli Avvocati”, stilato dal Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio del CNF: il testo trova applicazione con riferimento alle parti non contrastanti con il D.Lgs. n. 231/2007. Valutazione del rischio La valutazione del rischio viene trattata nei Capi III e IV: la Regola Tecnica n. 3 al Capo III propone che, per esprimere una valutazione sul rischio, l’avvocato possa avvalersi di una società di consulenza esterna. Al Capo IV, Regola Tecnica n. 4 sono indicati una serie di soggetti da ritenere a basso rischio: tra questi le pubbliche amministrazioni, organismi ed enti pubblici in conformità al diritto UE, le società ammesse alla quotazione all’interno dei mercati regolamentati nella UE oppure società che siano ammesse su mercati extra UE purché si tratti di paesi non ritenuti ad alto rischio e i clienti con sedi legali in paesi a basso rischio. Il Capo V tratta la materia dell’adeguata verifica della clientela, stabilendo con la Regola Tecnica n. 5 che, per prima cosa, non è necessario formalizzare l’acquisizione di informazioni dal cliente in occasione di un atto o negozio di trasferimento di diritti reali su beni immobili o di attività economiche, se scopo e natura della prestazione risultano già manifeste nell’atto o negozio stesso. Rimane comunque fatta salva la possibilità per l’avvocato di decidere in maniera diversa. Identificazione dei titolari effettivi Allo stesso Capo, la Regola Tecnica n. 6 stabilisce che, con riguardo all’identificazione dei titolari effettivi, sia valida solo l’identificazione mediante consultazione dei pubblici registri e attraverso l’acquisizione di dati e informazioni in essi contenuti. Con la Regola Tecnica n. 7 viene indicato il caso di reiterata e continuativa attribuzione di incarichi professionali all’avvocato da parte del medesimo cliente come una situazione da considerarsi automaticamente a basso rischio. In situazioni a basso rischio, l’avvocato potrà procedere all’adeguata verifica della clientela mediante procedure strutturate di raccolta e di elaborazione di dati e informazioni e attraverso questionari; oppure usando algoritmi e procedure informatiche automatizzate senza che questo faccia però venir meno gli obblighi di valutazione. In alternativa, stabilisce sempre la Regola Tecnica n. 8, potrà ottenere una dichiarazione del cliente che confermi i dati e le informazioni da lui forniti. Clienti a basso rischio La Regola Tecnica n. 9 enumera le misure di semplificazione della verifica nel caso di clienti a basso rischio, tra cui la possibilità di identificare il cliente con la semplice fotocopia di un documento di identità, la possibilità di controlli più dilatati e meno pervasivi e finanche l’esenzione dalla raccolta di informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente. Il controllo continuo viene disciplinato più nel dettaglio dalla Regola Tecnica n. 10 al Capo VI: laddove sia rilevato un basso indice di rischio, i controlli saranno effettuati con accertamenti maggiormente dilazionati nel tempo e sarà ritenuta accettabile anche la semplice autodichiarazione da parte del cliente che confermi come la propria situazione sia rimasta immutata nel tempo. Conservazione dei dati La conservazione dei dati viene trattata al Capo VII, Regole Tecniche n. 11 e 12: la prima stabilisce la libertà per l’avvocato di costituire il fascicolo cliente nella maniera che preferisce, cartacea o informatica; nella seconda invece vengono affermati come metodi di conservazione dati validi anche i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, i sistemi di autenticazione e i sistemi di autorizzazione per l’accesso al sistema informatico dello studio dell’avvocato. Segnalazione delle operazioni sospette La Regola Tecnica n. 13 al Capo VIII, riguardante gli obblighi di segnalazione per operazioni sospette, sottolinea che gli elementi da cui desumere sospetto sono solo quelli riferiti al proprio cliente, mai quelli della controparte del cliente. Per quanto invece concerne i sistemi di segnalazione interni agli studi legali, la Regola Tecnica n. 14 al Capo IX stabilisce che le procedure di segnalazione potranno essere liberamente dirette dall’avvocato, previa valutazione dell’opportunità dell’applicazione delle procedure stesse e con riguardo alle attività svolte, alla clientela, alle dimensioni del proprio studio. Infine, il Capo X sulle persone politicamente esposte stabilisce con la Regola Tecnica n. 15 che per determinare l’appartenenza alla categoria di un proprio cliente, l’avvocato dovrà fare utilizzo dei database commerciali. Sempre e solo nel caso di basso rischio di riciclaggio, saranno sufficienti le informazioni e le dichiarazioni fornite dal cliente.