Entro il 31 marzo 2024 è possibile richiedere la domanda per il riconoscimento del diritto ad accedere all’APE sociale, misura prorogata fino al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio (art. 1, co. 136 e 137, legge n. 213/2023). L’autorizzazione di spesa, di cui al comma 186 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, è incrementata di 85 milioni di euro per l’tanno 2024, di 168 milioni di euro per l’anno 2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67 milioni di euro per l’anno 2027 e di 24 milioni di euro per l’anno 2028. Come funziona l’APE sociale L’APE sociale è un istituto assistenziale selettivo temporaneo, che i titolati possono richiedere entro data fissa. È rivolto ai lavoratori rientranti in specifiche condizioni di bisogno e permette di lasciare il lavoro prima dei requisiti ordinari, ricevendo un assegno “ponte” sino al compimento dei più vicini requisiti pensionistici ordinari. L’anticipo pensionistico ha l’obiettivo di andare incontro a specifiche categorie di pensionandi. L’indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno, è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro. Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività lavorativa e richiedono l’APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia. L’ APE sociale non è compatibile con la NASpI e le altre prestazioni per disoccupazione. L'erogazione dell'APE sociale è esclusa in caso di: - mancata cessazione dell'attività lavorativa; - titolarità di un trattamento pensionistico diretto; - soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; - soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); - soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; - raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. Come ha avuto modo di chiarire l’INPS, durante il godimento dell’indennità di APE sociale non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione. La platea dei potenziali beneficiari I dati relativi alle domande tempo per tempo presentate confermano la rilevanza dello strumento quale canale di ammortizzazione sociale, una funzione che è venuta nel tempo rafforzandosi con l’allargamento dei requisiti e l’estensione del beneficio a lavoratori di nuovi settori produttivi. Secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel periodo 2017-22 sono state complessivamente oltre 93.200 le domande accolte per l’APE sociale, circa la metà del numero di richieste presentate. Fra il 2019 e il 2021 la contestuale introduzione del canale di pensionamento quota 100, con requisiti di accesso compatibili con quelli previsti per l’APE sociale, ha compresso il ricorso all’istituto entro un range di 11-13 mila domande all’anno. Tale effetto si è attenuato nel 2022, con oltre 17 mila domande accolte. I beneficiari si addensano, per il 65 per cento, nella categoria disoccupazione, mentre circa il 17 per cento dei lavoratori è addetto a mansioni gravose. L’11 per cento presenta invalidità mentre il restante 8 per cento è assorbito dai caregivers. Le donne rappresentano una quota di circa il 40 per cento dei richiedenti, mentre l’età media alla data di presentazione delle domande è di 64 anni. La Relazione tecnica alla legge di Bilancio, nel valutare in circa 16-17 mila i beneficiari di APE sociale per il 2023, stima per il 2024 circa 12.500 nuovi accessi, dato che dovrebbe tener conto dell’effetto di compressione delle uscite associato all’innalzamento del requisito anagrafico, con conseguente spesa di 85 milioni il primo anno, 168 milioni nel 2025, 127 milioni nel 2026, 67 milioni nel 2027, 24 milioni nel 2028. Le stime denotano un certo grado di prudenza essendo basate su una prestazione media di 13.600 euro lordi che è prossima al limite massimo erogabile. Chi può richiedere l’APE sociale La normativa individua i disoccupati di lungo corso, i caregiver, dagli invalidi dal 74 per cento e gli addetti ai lavori gravosi che abbiano maturato il requisito anagrafico dei 63,5 anni. E’ necessario poi avere un requisito contributivo individuato dalla normativa costituito da 30 anni di contributi per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e gli invalidi dal 74 per cento, 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi e 32 anni per gli operai edili, come indicati nel CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Va sottolineato come la legge di Bilancio riduce l’elenco delle attività considerate gravose e usuranti che danno diritto, a chi le svolge, di accedere a questo al meccanismo, cancellando la lista aggiuntiva approvata nel 2023 rispetto a quella originariamente introdotta nel 2018. Ulteriore evidenza è che per i lavoratori impegnati in attività usuranti, al momento della data di decorrenza dell’APE sociale deve trattarsi di occupazione in forma subordinata, risultante per almeno 6 anni degli ultimi 7 che precedono la decorrenza dell’Ape sociale, o per almeno 7 anni negli ultimi 10. Si prevede poi una agevolazione per le donne per cui si prevede la riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna) Le modifiche introdotte sul requisito di età La prestazione è erogabile a beneficio dei soggetti che si trovino in possesso dei requisiti richiesti al compimento di un’età anagrafica di 63 anni e 5 mesi (nel 2023 erano 63 anni). Resta invece invariata la anzianità contributiva. Come precisa l’INPS ne consegue che, con riferimento alle domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare, tra gli altri requisiti, che i soggetti rientranti nelle categorie beneficiarie dell’APE sociale siano in possesso, al momento della domanda, o comunque la perfezionino entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi. Le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024. I soggetti in possesso del provvedimento di certificazione possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024). La compatibilità con il reddito di lavoro autonomo occasionale La legge di Bilancio ha poi eliminato la compatibilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, mentre si consente la cumulabilità con quelli da lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000 euro lordi annui per i soggetti il cui beneficio è certificato nel 2024. In precedenza, l’APE sociale era ritenuta compatibile con redditi da lavoro dipendente fino a 8 mila euro annui e con redditi da lavoro autonomo fino a 4.800 euro annui. In base alle nuove disposizioni, come specifica l’INPS, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove: - svolga attività di lavoro dipendente o autonomo; - svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui. L’Ente previdenziale specifica, al riguardo, che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità. Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Agli stessi fini, per la verifica del superamento del limite reddituale previsto per il lavoro autonomo occasionale, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale percepito nel periodo di godimento dell’APE sociale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. L’indennità percepita nel corso dell’anno in cui risulta lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo o nelle ipotesi di lavoro autonomo occasionale, in cui risulta superato il limite reddituale di 5.000 euro annui lordi, diviene indebita e la struttura territoriale INPS deve procedere al relativo recupero. Ai fini dell’applicazione del regime di incumulabilità in parola, la nozione di lavoro è quella risultante dalla normativa fiscale di cui agli articoli 49 e seguenti del D.P.R. n. 917/2986 (TUIR). I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento. Decorso tale termine, con il recupero dell’indebito, sarà dovuta la corresponsione degli interessi legali. In ogni caso, l’INPS verificherà l’eventuale ripresa di attività lavorativa dipendente e autonoma e il superamento dei limiti reddituali previsti per il lavoro autonomo occasionale tramite la consultazione delle banche dati disponibili e attraverso la fornitura dei dati reddituali rilevati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Come chiedere l’APE sociale Va ricordato come prima dell'invio della vera e propria domanda di liquidazione dell'indennità APE sociale, è necessario richiedere in via preliminare la certificazione del diritto alla prestazione entro il 31 marzo 2024, ovvero, entro il 15 luglio 2024. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate. L’INPS comunica ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica entro il 30 giugno e successivamente sarà possibile presentare istanza di pagamento della prestazione. I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio ai sensi della legge di Bilancio 2024, sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono il 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024; il 15 ottobre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024; il 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno. L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero. La decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024. L’INPS ribadisce in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale. I canali attivabili per la richiesta sono rappresentati dal sito on line dell’INPS attraverso il servizio dedicato, dal Contact center e dagli Enti di patronato e intermediari dell'istituto.