Il decreto legge su reddito di cittadinanza e quota 100, collegato alla legge di Bilancio 2019, prevede tra le altre misure l’estensione al 31 dicembre 2019 dell’APE sociale, il cui periodo di operatività si esauriva il 31 dicembre 2018. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa, si dispone, è incrementata di 16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 131,8 milioni di euro per l’anno 2020, 142,8 milioni di euro per l’anno 2021, 104,1 milioni di euro per l’anno 2022, 51,9 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024. E’ utile ricordare, con riferimento al legame tra la prestazione e lo stanziamento previsto, come l’accesso all’APE sociale non è da considerarsi come un diritto soggettivo ma piuttosto come un beneficio condizionato a un limite di spesa massima programmato. Cosa è l’APE sociale E’ utile ripercorrere brevemente in premessa quale sia la funzione dell’APE sociale e come funzioni. La prestazione rappresenta una delle tre versioni dell’”alveare della flessibilità” delineato dall’anticipo pensionistico insieme all’APE volontario e all’APE aziendale che ugualmente proseguono il proprio percorso di sperimentazione nel nuovo anno (in base alla precedente legge di Bilancio la scadenza del periodo di sperimentazione è fissata al 31 dicembre 2019). Andando alla specificità dell’APE sociale, costituisce una prestazione assistenziale che “accompagna” con un reddito finanziario ponte alcune categorie di lavoratori ritenuti meritevoli di tutela dall’ordinamento. L'indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o comunque fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata, per un periodo massimo di 3 anni e 7 mesi. L'indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione e non può in ogni caso superare il tetto mensile di 1.500 euro. Tale importo non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo. Va ancora ricordato che durante il godimento dell’indennità non spetta la contribuzione figurativa. Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Chi può beneficiarne Le categorie che possono beneficiarne sono 4, con il prerequisito che maturino tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019 l'età anagrafica di 63 anni. In primo luogo, i disoccupati che da almeno tre mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione loro spettante. Poi i lavoratori: - che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado con disabilità grave, - affetti da riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74 per cento, - che da almeno sei degli ultimi sette anni di lavoro, svolgono in maniera continuativa le professioni difficoltose e rischiose elencate in un apposito allegato. Agli appartenenti alle prime tre categorie è richiesta anche un’anzianità contributiva minima di 30 anni, che sale a 36 per la quarta. Con la legge di Bilancio 2018 si era poi prevista per le donne con figli una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) richiesto per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi. Era stata poi ampliata la platea dei destinatari ricomprendendo anche coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, che possono anche non essere continuativi ed abbiano concluso, da almeno 3 mesi, di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante. Domande Va sottolineato che la proroga dello strumento dovrebbe riproporre anche il consueto timing nella presentazione delle istanze per la verifica delle condizioni con la prima istanza da proporsi entro il 31 marzo 2019 ed una seconda istanza dal 1° aprile al 30 novembre 2019. Sembra invece poco probabile che si preveda la finestra intermedia previsto nello scorso anno al 15 luglio. La domanda può essere inoltrata tramite patronato, o direttamente dall’interessato attraverso il portale web dell’INPS, se in possesso delle credenziali di accesso (codice Pin dispositivo, carta nazionale dei servizi o identità unica digitale Spid di secondo livello). In caso di risposta positiva sarà poi possibile accedere alla prestazione assistenziale vera e propria.