Nell’ambito dei vari progetti da attuare con il PNRR si inserisce il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023), entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace a partire dal 1° luglio. Come da schema presente nella Relazione illustrativa del Governo, il Codice si compone di 5 libri e contiene complessivamente 229 articoli con l’aggiunta di 36 allegati. È inoltre previsto, fino al 31 dicembre 2023, un periodo transitorio - di non facile comprensione - che dispone l’estensione della permanenza di alcune disposizioni del vecchio Codice (D.Lgs. n. 50/2016) e dei decreti-legge n. 76/2020 e n. 77/2021. Il Codice degli Appalti definisce le procedure per i contratti di lavoro, per i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi e per i contratti di concessione. Il nuovo Codice introduce, all’art. 18, importanti novità in materia di imposta di bollo sui contratti per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni. Bollo sui contratti pubblici: ambito applicativo Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, con riguardo all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse. Definizioni L’art. 13 del nuovo Codice definisce il contratto di appalto come quel “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e avente per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi”. Quindi le tipologie contrattuali interessate dalla disciplina sono i contratti di appalto e quelli di concessione per la fornitura di beni e la prestazione di servizi. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera l), Allegato I.1 del Codice, per “operatore economico” si intende “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”. Allo stesso tempo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), Allegato I.1 del Codice, per “stazione appaltante” si intende “qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice”. Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 18, comma 10, del nuovo Codice, il quale prevede un versamento una tantum a carico dell’appaltatore al momento della stipula del contratto e in proporzione del valore dello stesso. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la risposta a interpello n. 446 del 9 ottobre 2023: il contribuente si domanda se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto, debba assolvere l’imposta di bollo valida ai fini della registrazione, in aggiunta a quella prevista dalla tabella di cui all’Allegato I.4 del nuovo Codice dei contratti. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nella fase di registrazione del contratto, non si dovrà corrispondere ulteriore imposta di bollo (effetto sostitutivo del pagamento), rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto da parte dell’appaltatore aggiudicatario, secondo quanto definito dalla menzionata tabella dall’Allegato I.4 del Codice degli Appalti: Fascia di importo contratto (valori in euro) Imposta (valori in euro) < 40.000 esente ≥ 40.000 < 150.000 40 ≥ 150.000 < 1000000 120 ≥ 1.000.000 < 5.000.000 250 ≥ 5.000.000 < 25.000.000 500 ≥ 25.000.000 1.000 L’imposta è dovuta in maniera crescente, in proporzione al valore (importo massimo) del contratto stesso. Valore del contratto al netto dell’IVA Nella circolare n. 22/E del 2023, l’Agenzia chiarisce che per “importo massimo previsto nel contratto” si intende il corrispettivo complessivamente indicato nello stesso, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, nei confronti dell’aggiudicatario le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di cui sopra, hanno natura sostitutiva dei criteri di determinazione dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti l’intera procedura. Continuano, infatti, ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento regolate dal Testo Unico sul bollo (D.P.R. n. 642/1972) per: - fatture, note, conti e simili e a tutti i documenti indicati dall’art. 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972; - altri atti e documenti, che siano antecedenti alla stipula del contratto, presentati da tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione del contraente. Successivamente, al momento della stipula del contratto, l’operatore economico che si è aggiudicato l’appalto, per effetto della nuova disciplina dovrà quantificare il dovuto, scomputando l’eventuale differenza pagata nelle fasi di selezione. Chi è tenuto al versamento dell’imposta? I soggetti tenuti al versamento dell'imposta di bollo sono gli aggiudicatari dell'appalto ai sensi del comma 10 dell’art. 18 del Codice. Tuttavia, secondo l'Agenzia delle Entrate, considerato che la Tabella A (sopra indicata) sostituisce le sole "modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo" di cui al D.P.R. n. 642/1972, resterebbe ferma l’applicazione del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni. Viene anche precisato che, ai sensi dell’art. 8, D.P.R. n. 642/1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori. Modalità di versamento L’imposta di bollo deve essere versata con modalità telematiche mediante i codici tributo istituiti con risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023: - 1573 - Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; - 1574 - Imposta di bollo sui contratti - Sanzione - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; - 1575 - Imposta di bollo sui contratti - Interessi - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Attenzione Non è ammesso invece, il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale. Decorrenza temporale Il nuovo Codice dei contratti pubblici è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma l’efficacia delle sue disposizioni decorre solo dal 1° luglio 2023. Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, mentre a quelli già in essere continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. In buona sostanza, qualora i bandi e gli avvisi siano pubblicati dopo il 1° luglio 2023, si applicano le nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo. Le stesse modalità valgono anche per le procedure senza pubblicazione di bandi o avvisi e anche ai relativi contratti, per i quali siano stati inviati gli avvisi a presentare le offerte in data successiva al 1° luglio 2023.