Entrano in vigore il 26 maggio 2019 le disposizioni della legge Europea 2018 (l. n. 37/2019) e tra queste anche quelle volte a rimediare all’apertura, da parte della Commissione UE nei confronti dell'Italia, della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici. Il nostro Paese, infatti, a dire dell'Esecutivo europeo, non avrebbe correttamente recepito nell'ordinamento interno la disciplina dei termini di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori. Da qui, la necessità di intervenire. Pagamenti oltre i 30 giorni, una prassi italiana da correggere Per riallinearsi alla normativa UE e conformarsi alle prescrizioni della Commissione, l'art. 5 della l. n. 37/2019 sostituisce integralmente l’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), con una nuova norma strutturata in 4 commi. Infatti, secondo la direttiva 2011/7/UE, qualora la legge preveda procedure di verifica o accettazione della prestazione, il pagamento da parte della PA (stazione appaltante) alle imprese appaltatrici deve avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono: il Codice appalti italiano, invece, permette alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare questo termine. In concreto, infatti, gli adempimenti amministrativi che corrono tra collaudo ed emissione del certificato di pagamento – che competono, rispettivamente, al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento – non sono necessariamente contemporanei e ciò permette alla PA di pagare l'impresa entro 30 giorni dal certificato di pagamento, a sua volta intervenuto entro 30 giorni dal collaudo. Acconti La prima modifica apportata alla disciplina dei termini di pagamento della PA in favore degli appaltatori riguarda gli acconti (comma 1). Grazie alla nuova formulazione, gli acconti dovranno essere versati all’impresa appaltatrice entro 30 giorni da ogni SAL (stato avanzamento lavori), a meno che non sia espressamente concordato un termine diverso (mai superiore a 60 giorni) ma questo termine più lungo deve essere giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. La norma prevede pure che l'emissione del certificato di pagamento sia contestuale al SAL, comunque non oltre i 7 giorni dalla loro adozione. Pagamenti nei 30 giorni, al massimo 60 Un'altra interessante novità riguarda la nuova tempistica dei pagamenti (art. 5, comma 2, Legge europea 2018), che conferma il termine più stretto di 30 giorni a suo tempo introdotto dalla legge di Bilancio 2018. Si prevede pertanto che negli appalti di servizi e di forniture: - all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; - il relativo pagamento dovrà essere effettuato nei 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità. Come si può intendere, la ratio è la stessa della modifica in tema di acconti, come specificato dal dossier parlamentare che illustra il provvedimento: bisognava “eliminare lo iato temporale tra l’adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, il quale a sua volta consente l’emissione della fattura”. È proprio per questo, quindi, che la legge Europea 2018 fa divenire contestuali i due elementi stabilendo, in primo luogo, che al massimo tra di essi intercorrano 7 giorni e, in secondo luogo, che comunque il computo del termine di 30 giorni debba partire dal momento in cui la PA (stazione appaltante pubblica) acquisisce in via effettiva l’utilità dell’opera. Rispecchiando quando previsto dalla direttiva 2011/7/UE, anche in questo caso può essere espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni, a patto che questo termine più lungo sia giustificabile in virtù della natura particolare del contratto o di alcune sue caratteristiche. Accertamento della conformità della merce entro i 30 giorni Nessuna novità laddove sia prevista una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto (comma 3): con un espresso rimando all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, tale procedura non può durare più di 30 giorni a partire dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio. Anche in questo caso, quindi, le parti possono accordarsi diversamente, ma deve essere previsto nella documentazione di gara e l'accordo non deve danneggiare il creditore (non deve trattarsi di una condizione gravemente iniqua). Ma quanto tempo dovrà attendere l'impresa prima di essere pagata? Dall'analisi prospettata dal Servizio Studi parlamentare, lo schema temporale dei pagamenti come ridisegnato dalla legge Europea comporterà che, in concreto, l’impresa (appaltatore) potrà attendere un massimo di 67 giorni dopo aver consegnato la merce o il lavoro, atteso che dovrà aspettare rispettivamente: - 30 giorni tra prestazione e sua verifica o collaudo; - fino a un massimo di 7 giorni per l’emissione del certificato di pagamento; - 30 giorni per il pagamento. A questo calcolo, comunque, bisogna ulteriormente aggiungere le eccezioni discendenti dalle peculiari caratteristiche del contratto, che potrebbero far tardare il pagamento di ulteriori 30 giorni. Penali a carico delle imprese La nuova disciplina (art. 5, comma 4) conferma, infine, che le penali a carico dell’imprenditore appaltatore dovranno risultare dai contratti tra PA e impresa e - ripetendo pedissequamente quanto dettato dal previgente comma 2 – dovranno essere commisurate ai giorni di ritardo nella consegna (e comprese tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto del compenso al giorno, tenendo in considerazione le conseguenze del ritardo) e proporzionali (all’importo complessivo o alle prestazioni del contratto) in modo da non superare comunque il 10% dell’ammontare totale netto.