Il Consiglio dell'Unione Europea ha raggiunto un accordo su nuove misure che introdurranno norme in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'era digitale. Con le nuove norme sulle fatture elettroniche e sulla comunicazione dei dati in tempo reale, nonché sulle attività svolte attraverso piattaforme digitali, questo pacchetto legislativo combatterà la frode fiscale, sosterrà le imprese e promuoverà la digitalizzazione. Il ministro ungherese delle finanze, Mihály Varga, ha dichiarato: "Dopo quasi due anni di negoziati, il Consiglio ha raggiunto un accordo sul pacchetto IVA. Si tratta di una pietra miliare per la transizione digitale e di un passo significativo per migliorare la competitività dell'UE. Le nuove norme aggiorneranno i nostri sistemi IVA per riflettere la digitalizzazione delle nostre economie, contribuire a combattere le frodi in materia di IVA e alleggerire gli obblighi amministrativi per le piccole imprese e i singoli fornitori di servizi. La decisione odierna è stata preceduta da intense discussioni guidate dalla presidenza ungherese; pertanto, siamo grati a tutte le delegazioni per il loro approccio costruttivo e il duro lavoro". L'accordo si articola in tre atti – una direttiva, un regolamento e un regolamento di esecuzione – che, nel loro insieme, modificano tre diversi aspetti del sistema dell'IVA. Le nuove norme: - renderanno completamente digitali gli obblighi di comunicazione dell'IVA per le operazioni transfrontaliere entro il 2030; - imporranno alle piattaforme online di pagare l'IVA sui servizi di alloggio a breve termine e sui servizi di trasporto passeggeri nella maggior parte dei casi in cui i singoli fornitori di servizi non addebitano l'IVA; - miglioreranno ed espanderanno gli sportelli unici online per l'IVA in modo che le imprese non debbano sottoporsi a costose registrazioni IVA in tutti gli Stati membri in cui operano. Dichiarazione IVA digitale Attualmente, alle imprese viene chiesto ogni pochi mesi di presentare alle autorità fiscali nazionali "elenchi riepilogativi" di beni e servizi venduti a imprese di altri Stati membri dell'UE che sono tassabili in tali Stati membri. Ciò apre una lacuna per i truffatori per sfruttare la difficoltà che le autorità incontrano nell'individuare rapidamente transazioni sospette o fraudolente, poiché i dati sono incompleti e non disponibili in tempo reale. Il Consiglio Ue ha convenuto che sarà istituito un sistema di comunicazione digitale in tempo reale ai fini dell'IVA mediante fatture elettroniche. Le imprese emetteranno fatture elettroniche per le transazioni transfrontaliere tra imprese e comunicheranno automaticamente i dati alla loro amministrazione fiscale. Ciò si baserà sull'attuale norma europea per la fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici. Le amministrazioni fiscali nazionali condivideranno quindi i dati attraverso un nuovo sistema informatico in grado di fornire analisi delle attività sospette. Un quadro a livello nazionale garantirà la qualità dei dati inclusi nelle fatture elettroniche, con flessibilità per gli Stati membri nell'attuazione di tale quadro. Ciò fornirà agli Stati membri informazioni rapide e complete sulle operazioni transfrontaliere che potranno utilizzare per combattere le frodi in materia di IVA. Il Consiglio ha convenuto che il sistema dell'UE dovrebbe essere operativo nel 2030 e che tutti i sistemi nazionali esistenti dovrebbero diventare interoperabili con il sistema dell'UE entro il 2035. IVA per l'economia delle piattaforme Attualmente, molti fornitori di servizi online di locazione di alloggi e di trasporto passeggeri non pagano l'IVA. Ciò è dovuto principalmente al fatto che tendono ad essere singoli fornitori (come un conducente o una persona che affitta il proprio appartamento) o piccole imprese, che di solito non sono tenute a registrarsi ai fini IVA o spesso semplicemente non sono a conoscenza dei loro obblighi, o delle norme di conformità fiscale in altri Stati membri. Ciò comporta la mancata riscossione di ingenti quantità di IVA e, talvolta, una concorrenza sleale tra i servizi tradizionali di alloggio e trasporto e quelli che operano tramite piattaforme. In base alle nuove norme, gli operatori dell'economia delle piattaforme saranno responsabili della riscossione e del versamento dell'IVA, nei casi in cui i loro fornitori di servizi non paghino direttamente l'IVA (secondo il cosiddetto modello del "fornitore presunto"). La piattaforma riscuoterà l'IVA direttamente dal cliente e la verserà alle autorità fiscali. Il Consiglio ha concesso agli Stati membri una maggiore flessibilità ampliando la definizione di locazione di alloggi a breve termine a fini fiscali e dando agli Stati membri la possibilità di esentare le piccole e medie imprese (PMI) dalle norme sui fornitori presunti. Il Consiglio ha inoltre concordato un breve periodo di transizione per l'applicazione delle norme sui fornitori presunti. Sportello unico per la registrazione ai fini IVA Per il momento, un sistema di "sportelli unici" consente alle imprese di dichiarare e versare l'IVA dovuta sulle loro vendite di beni e servizi ai consumatori da un paese dell'UE all'altro, attraverso l'amministrazione di uno Stato membro e in una sola lingua. Tuttavia, le aziende che desiderano vendere beni ai consumatori all'interno di uno Stato membro diverso dal proprio (ad esempio da un magazzino o da un mercato settimanale in tale Stato membro) devono comunque registrarsi ai fini dell'IVA due volte. Pertanto, le nuove norme estenderanno l'ambito di applicazione degli attuali "sportelli unici" alle vendite tra imprese e consumatori di determinati articoli, come l'elettricità o il gas, effettuate all'interno di uno Stato membro diverso dal proprio, e non solo alle forniture transfrontaliere. Ciò includerà le situazioni in cui le imprese desiderano semplicemente trasferire le scorte in un altro Stato membro per venderle direttamente ai consumatori in una fase successiva. In questo modo, lo sportello unico ampliato consentirà a un numero ancora maggiore di imprese di adempiere ai propri obblighi in materia di IVA tramite un unico portale online e in un'unica lingua. Il Consiglio ha inoltre convenuto di trasferire l'obbligo di pagamento dell'IVA nelle transazioni tra imprese dal fornitore di un bene o di un servizio all'acquirente se tale fornitore non è stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta (nell'ambito del cosiddetto "meccanismo dell'inversione contabile"). Questo era già possibile in alcune situazioni, ma diventerà obbligatorio in futuro. A differenza della proposta della Commissione, il Consiglio ha deciso di non estendere l'attuale disposizione relativa ai fornitori presunti, che attribuisce la responsabilità della riscossione dell'IVA alle piattaforme che facilitano le transazioni piuttosto che ai fornitori sottostanti, a tutti i beni forniti dalle piattaforme online e ai trasferimenti di beni propri. Ha inoltre convenuto di non modificare le norme relative alle opere d'arte e all'antiquariato. Il Consiglio ha inoltre deciso di discutere la proposta di rendere obbligatorio lo sportello unico per le importazioni nel quadro degli aspetti relativi all'IVA della proposta di riforma del codice doganale dell'Unione, attualmente in discussione in sede di Consiglio.