Aree di crisi industriale complessa: proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga

Con il messaggio n. 2304 del 20 giugno 2024 l’INPS ha fornito chiarimenti in tema di aree di crisi industriale complessa e integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga.

Il comma 170 dell’articolo 1 della legge n. 213/2023 ha stanziato ulteriori risorse – per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale nonché per le finalità di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge n. 50/2017, specificando al secondo periodo che le Regioni possono utilizzare tali risorse in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti.

Si rammenta che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con riferimento all’articolo 1, comma 289, della legge n. 178/2020, ha chiarito che, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

Alla luce di tale interpretazione, pertanto, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 170, della legge n. 213/2023, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2024 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Nello specifico, si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, sulla base del citato quadro normativo, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Al fine di ripartire correttamente le risorse messe a disposizione con la richiamata normativa, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fatto richiesta alle Regioni di comunicare i propri fabbisogni, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili e utilizzabili nella corrente annualità.

Successivamente, il medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha emanato il decreto n. 886 dell’11 aprile 2024, con il quale ha ripartito, tra le Regioni interessate, le suddette risorse finanziarie, pari a 70 milioni di euro per il 2024, poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione come di seguito riportato:

Regione Risorse
Abruzzo € 1.427.763,72
Campania € 7.018.729,40
Lazio € 13.794.810,36
Molise € 5.639.666,70
Piemonte € 3.569.409,31
Puglia € 3.569.409,31
Sardegna € 9.637.405,13
Sicilia € 3.212.468,38
Toscana € 22.130.337,69
Totale € 70.000.000,00