I provvedimenti di assegnazione dei crediti pignorati ai creditori esecutanti vanno assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, in quanto finalizzati alla mera attuazione di un titolo esecutivo e non alla definizione di un giudizio, non rientrando in alcuna delle ipotesi disciplinate dall’articolo 8 della Tariffa, parte I, allegata al Testo unico del Registro. Questo il principio della sentenza della Ctr Lombardia n. 300/2019. IL FATTO La controversia riguardava l’impugnazione da parte di una banca di un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’ufficio recuperava una maggiore imposta di registro ( in misura proporzionale e non fissa ) scaturente da una procedura esecutiva, nell’ambito della quale il giudice dell’esecuzione pronunciava ordinanza con la quale assegnava alla ricorrente una somma corrispondente al credito pignorato. L’atto giudiziario sottoposto a tassazione scaturiva da un contratto di mutuo ipotecario in cui la banca (mutuante) concedeva ad una srl un mutuo a medio termine; proprio focalizzando tale aspetto i giudici di primo grado ricordavano che le operazioni di finanziamento sono esenti dall’Iva e che pertanto i provvedimenti emessi a fronte del pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento (soggetti ad Iva in regime di esenzione) devono essere registrati a tassa fissa, in virtù del combinato disposto dell’articolo 40 del Dpr 131/86 e della nota II dell’articolo 8 della Parte prima della Tariffa allegata allo stesso Tur, non integrandosi in tale ipotesi l’effetto traslativo della vendita forzata, come sostenuto invece dall’ufficio. LA DECISIONE DELLA CTR LOMBARDIA Il Collegio regionale decide di confermare la decisione di primo grado con ulteriori argomentazioni a supporto della motivazione di illegittimità della ripresa fiscale. La Ctr, smentendo la tesi dell’ufficio circa l’effetto traslativo caratterizzante i provvedimenti di assegnazione dei crediti pignorati, fonda il percorso logico-giuridico della motivazione sul principio espresso dalla Corte sul tema, laddove ha affermato che «l’ordinanza di assegnazione di beni ai creditori esecutanti è soggetta a imposta di registro in misura fissa e non a tassazione proporzionale, perché non definisce un giudizio e quindi non rientra in alcuna delle ipotesi disciplinate dall’articolo 8 della Tariffa citata, allorché il giudice dell’esecuzione non abbia risolto contestazioni tra i creditori, ma si sia limitato a compiere una mera verifica del consenso sul piano di riparto». Applicando questo principio, il Collegio evidenzia che non vi erano state contestazioni in ordine al credito e che nessun giudizio di condanna era stato espresso dal Tribunale in sede di esecuzione; pertanto, «il provvedimento di assegnazione del credito pignorato presso terzi, in quanto finalizzato alla mera attuazione di un titolo esecutivo, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa».