Il disegno di legge per la conversione del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), approvato dal Senato, si apre all’art. 1 con l’assegno di inclusione. Si tratta della misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro che entrerà in vigore dal primo gennaio 2024. Lo strumento prevede, infatti, un sussidio economico rivolto ai nuclei familiari che comprendono una persona con disabilità, o una persona minorenne o una persona ultra-sessantenne e che sono in possesso di determinati requisiti. I nuclei familiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso dei requisiti, dettagliati all’art. 2 del decreto in trattazione. Requisiti ed erogazione In particolare, devono rispettare: - requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno; - requisiti relativi alla condizione economica; - requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita. Il beneficio verrà erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. L’assegno di inclusione potrà essere richiesto all’INPS presentando l’apposita domanda in modalità telematica online e sarà erogato attraverso la Carta di inclusione, uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile. L’INPS, ricevuta la domanda e previa verifica del possesso dei requisiti, informerà il richiedente che per ricevere il beneficio economico dovrà effettuare l’iscrizione presso il SIISL, sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, al fine di sottoscrivete il patto di attivazione digitale e dovrà inoltre autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizio per il lavoro. l beneficio decorre infatti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale Il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma SIISL, attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni. Il SIISL consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, attraverso la registrazione sulla piattaforma, potranno accedere a: - informazioni e proposte sulle offerte di lavoro; - corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione; - progetti utili alla collettività; - altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze; - informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma ha lo scopo di agevolare la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva. A seguito dell'invio automatico dei dati, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione, affinché il beneficio economico non venga sospeso. Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa I nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono invece avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro 60 giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Al fine di mantenere il beneficio, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Offerta di lavoro e incentivo per l’assunzione Infine, il componente del nucleo familiare beneficiario dell'assegno di inclusione, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che rispetti le caratteristiche definite dall’art. 9 del decreto Lavoro e i datori di lavori che assumono persone disoccupate che usufruiscono dell’assegno di inclusione potranno accedere ad uno specifico incentivo in forma di esonero contributivo. Novità dell’iter di conversione in legge Nelle ultime settimane sono intervenute alcune novità rispetto al testo originale, a seguito dell'approvazione al Senato di due emendamenti del 6 e del 21 giugno. Con il primo sono state introdotte novità circa l’offerta di lavoro di cui al citato art. 9. Con la nuova formulazione, tra le caratteristiche dell'offerta di un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, il beneficiario è tenuto ad accettare l'offerta qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Con il secondo è stata riscritta la scala di equivalenza prevista all'art.2 comma 4, inserendo un incremento di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale, inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.