Debutterà a gennaio 2024 il nuovo assegno di inclusione previsto dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), che sostituirà il reddito di cittadinanza e spetterà ai nuclei familiari con disabilità, o con componenti che siano minorenni o di età almeno pari a 60 anni compiuti. Requisiti di spettanza per il nucleo familiare I nuclei familiari, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza, residenza e soggiorno nell'Unione o titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o status di protezione internazionale; residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, rispetto al momento della presentazione della domanda; b) di condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 1) ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013; 2) reddito familiare inferiore a 6.000 annui euro (7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e/o in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. N.B. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare da prendere a riferimento. 3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad euro 30.000 (con esclusione della casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000); 4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, aumentata di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, e incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Questi massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo; 5) godimento di beni durevoli: nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, nè avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonchè di aeromobili di ogni genere; 6) per il beneficiario dell'assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonchè la mancanza di sentenze definitive di condanna. N.B.Non ha diritto all'assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonchè la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Trattamenti assistenziali esclusi dalla verifica reddituale Assegno unico e universale Arretrati Sostegni economici straordinari erogati a livello territoriale Agevolazioni e contributi sui tributi e servizi locali Erogazione di buoni spesa Importo ed erogazione Il beneficio economico dell'assegno di inclusione erogato su base annua è composto da una integrazione del reddito familiare di importo massimo pari a 6.000 euro annui e da una integrazione spettante in caso di abitazione concessa in locazione con contratto registrato, di importo massimo pari a 3.360 annui. N.B. E’ in ogni caso stabilito un importo minimo pari a 480 euro annui. Il beneficio è erogato per un massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori dodici mesi. Cumulabilità con i redditi da lavoro In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare in costanza di percezione della misura, è prevista una soglia pari a 3.000 euro lordi annui, entro la quale il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico. Al superamento di tale importo deve essere inviata comunicazione all’INPS, entro 30 giorni e il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione, è comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio con le apposite modalità che l’Istituto renderà disponibili. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce continua a fruire dell'assegno di inclusione: - senza variazioni per i primi due mesi della condizione occupazionale; - con importo aggiornato ogni trimestre tenendo conto della parte di reddito eccedente l’importo di 3.000 euro lordi annui, per i periodi successivi. Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'assegno di inclusione e favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) I beneficiari dell'assegno di inclusione attivabili al lavoro, attraverso la registrazione sulla piattaforma, hanno accesso a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. Inclusione sociale e lavorativa I nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Offerta di lavoro non rifiutabile Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'assegno di inclusione, attivabile al lavoro è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro: a) a tempo indeterminato, senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale; b) a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno; c) che preveda la corresponsione di una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi; d) a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto. N.B. Se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione e non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. Supporto per la formazione e il lavoro Sarà istituito a settembre di quest’anno il Supporto per la formazione e il lavoro. Si tratta di una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, tra cui il servizio civile universale. Il servizio si rivolge ai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione. L'interessato invierà una istanza telematica e rilascerà la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e la contestuale autorizzazione alla trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai servizi per il lavoro Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato in cui deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione. Inoltre, il soggetto preso in carico: - può autonomamente individuare progetti di formazione ai quali essere ammesso progetti utili alla collettività a cui partecipare. In questo ultimo caso, per tutta la loro durata, avrà diritto a ricevere un beneficio economico di supporto pari ad un importo mensile di 350 euro per tutta la durata del progetto e comunque non oltre 12 mesi; - è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della avvenuta partecipazione a tali attività.