La domanda di concessione dell’Assegno di Inclusione, la nuova misura di sostegno al reddito per la famiglia che sostituirà da gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza, può essere presentata a partire attraverso la “piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa” presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Lo ha reso noto l’INPS con la circolare n. 105 del 2023. L’importo spettante a titolo di ADI, pari almeno a 480 euro annui, è dato dalla somma di due componenti: integrazione reddituale, fino a 6.000 euro annui (7.560 euro se il nucleo è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e soggetti disabili), moltiplicato per la scala di equivalenza; contributo locazione, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell’ISEE, in corso di validità, fino ad un massimo di 3.360 euro annui (1.800 euro se il nucleo è composto da persone over 67 anni o disabili). Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Fase 1. Invio domanda telematica - La richiesta è effettuata con modalità telematiche all’INPS attraverso il sito istituzionale e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla “piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa” presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL). La domanda può essere presentata dal 18 dicembre 2023, anche tramite gli Istituti Patronati, oppure presso i CAF, a partire dal 1° gennaio 2024. Nella richiesta occorre integrare le informazioni presenti nell’ISEE in corso di validità e auto-dichiarare il possesso dei restanti requisiti con le informazioni necessarie alla definizione della scala di equivalenza. Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificandone gli estremi e l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio. Fase 2. Sottoscrizione del PAD - Una volta presentata la domanda attraverso il portale INPS, il beneficiario deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare: la domanda infatti si considera accolta e determina il pagamento dell’Assegno di inclusione soltanto all’esito positivo dell’istruttoria e con sottoscrizione del PAD e l’erogazione viene effettuata a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente. Ne deriva che: in caso di presentazione della domanda e sottoscrizione del PAD entro dicembre 2023, con esito positivo dell’istruttoria entro gennaio l’Assegno di inclusione sarà erogato a partire da gennaio 2024; in caso di presentazione della domanda e sottoscrizione del PAD entro dicembre ma con esito positivo dell’istruttoria entro marzo 2024, l’Assegno di inclusione sarò erogato a partire da marzo 2024 con riconoscimento degli arretrati da gennaio; in caso di presentazione della domanda a gennaio 2024, l’Assegno di inclusione sarà erogato a partire dal mese successivo all’esito positivo dell’istruttoria. Fase 3. Attivazione misure di sostegno - Entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD, all’esito positivo dell’istruttoria, i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e l’attivazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dei componenti del nucleo familiare. La mancata presentazione alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio. Fase 4. Obblighi per i beneficiari - All’esito della valutazione multidimensionale è prevista la partecipazione a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa: obbligatoria per i componenti del nucleo familiare maggiorenni e dotati di responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi; su base volontaria per i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Non si considerano beneficiari dell’Adi e, pertanto, sono esclusi da tutti gli obblighi, i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriale. Il beneficiario dell’AdI, attivabile al lavoro, è altresì tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che: sia a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale; sia tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno; preveda il riconoscimento di una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi; si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; preveda luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. In caso di rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi che preveda una retribuzione superiore a 3.000 euro annui, l’erogazione del beneficio al nucleo familiare si sospese fino al termine del rapporto di lavoro per il periodo residuo di fruizione spettante. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.