Come anticipato dal Presidente dell’Inps, il portale per inserire le domande per la richiesta dell’assegno di inclusione (Adi) sarà attivo con ogni probabilità già dal 18 dicembre 2023. Si vuole quindi anticipare la presentazione delle istanze per evitare che le famiglie perdano una mensilità del sostegno. Ma anche per evitare un click day con un sovraffollamento di richieste al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La misura dell’assegno di inclusione è ormai quasi pronta per il varo effettivo con l’inizio del 2024. Infatti i due decreti attuativi del Ministero del Lavoro sono stati approvati il 6 dicembre scorso in Conferenza Unificata. Ricordiamo che l’Inps con una notizia dell’11 dicembre 2023, ha reso note le prime linee guida sulla domanda per l’assegno di inclusione. L’Istituto di previdenza nel documento di prassi informa che dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore l’assegno di inclusione (Adi), che segue l’introduzione del supporto per la formazione e il lavoro (SFL), partito lo scorso 1° settembre. L’assegno di inclusione (Adi), insieme al supporto per la formazione e il lavoro (SFL), completa il quadro delle nuove misure di contrasto alla povertà e alla fragilità. Indicatore Isee - Anche per questo nuovo strumento sarà necessario essere muniti dell’indicatore Isee aggiornato, ma non subito. Infatti per i primi due mesi del prossimo anno – e dunque fino a fine febbraio 2024, per le domande di assegno di inclusione effettuate senza Isee in corso di validità, varrà il valore relativo all’Isee 2023. Come presentare l’istanza - La domanda per ottenere l’assegno di inclusione può essere presentata alternativamente tramite: modalità telematica sul portale dell’Inps https://serviziweb2.inps.it/, utilizzando le credenziali Spid o carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica; Patronati e Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Il richiedente deve sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD) all’interno del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) dopo aver presentato la domanda di Adi. L’erogazione del beneficio avviene infatti a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD ed è condizionata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. I componenti del nucleo familiare tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali, saranno inoltre indirizzati ai centri per l’impiego o a soggetti accreditati per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP), che può includere la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC). Requisiti per ottenere l’assegno di inclusione - L’assegno di inclusione è destinato a nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.360 euro, che includano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificato dalla pubblica amministrazione. Due quote dell’importo dell’assegno di inclusione - L’importo dell’assegno di inclusione è composto da due quote: quota A: integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro annui (o 7.560 euro annui per nuclei composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza); quota B: integrazione al reddito per nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione, fino a un massimo di 3.360 euro.