Dubbi di legittimità costituzionale per le norme che negano l’assegno di maternità e il bonus bebè da 80 euro al mese agli extracomunitari non in possesso del permesso di lungo soggiorno. Con due ordinanze interlocutorie (rispettivamente la 16163 e la 16164 depositate il 17 giugno 2019) la Corte di cassazione ha inviato gli atti alla Consulta perché si esprima in merito. L’assegno di maternità è previsto dall’articolo 74 del decreto legislativo 151/2001, pagato una tantum alle madri che non beneficiano dell’indennità di maternità erogata alle lavoratrici dipendenti, autonome o alle libere professioniste, e se in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 del Dlgs 286/1998). Per ottenere quest’ultimo si deve vantare un permesso di soggiorno per almeno cinque anni, un reddito annuo non inferiore all’assegno sociale, un alloggio idoneo e la conoscenza dell’italiano. Il bonus alla nascita, invece, è stato introdotto dalla legge 190/2014 (articolo 1, comma 125) per i bambini nati, adottati o affidati tra il 2015 e il 2017. A fronte di un Isee non superiore a 25mila euro, vengono corrisposti 80 euro al mese per un triennio, importo che raddoppia se l’Isee non supera i 7mila euro. Per entrambe le prestazioni i giudici sollevano il dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento. Viene osservato che l’assegno di maternità è un sostegno economico che viene erogato quando maggiori sono le esigenze del beneficiario e che la norma «appare introdurre un’ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, legalmente soggiornanti in Italia, prevedendo solo per i secondo l’ulteriore requisito di essere in possesso» del permesso di lungo periodo. Peraltro, ed è questo il punto centrale su cui è chiamata a esprimersi la Consulta, la disposizione non concorda con l’articolo 41 del Dlgs 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) in base al quale in materia di assistenza sociale gli extracomunitari con un permesso di soggiorno di almeno un anno sono equiparati agli italiani. Dunque dovrebbe essere sufficiente il permesso di un anno per ottenere l’assegno di maternità e il bonus da 80 euro. Inoltre la disparità di trattamento che consegue a questa disposizione, osservano i giudici, viola l’articolo 31 della Costituzione, in base al quale la Repubblica italiana agevola la formazione della famiglia e protegge la maternità. Dubbi di legittimità anche in relazione all’articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli articoli 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativi al principio di eguaglianza, al divieto di discriminazioni, al diritto dei bambini a protezioni e cure per il loro benessere, alla protezione della famiglia anche sul piano economico e al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali.