L’indennità a carico dell’INPS prevista a titolo di congedo matrimoniale spetta ai lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato, in base alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali di cui all’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88. La durata è pari a 8 giorni consecutivi con corresponsione di un assegno, a carico dell’Istituto, pari a 7 giorni di retribuzione. In materia, come ricorda lo stesso INPS nel messaggio n. 2951 del 14 agosto 2023, la contrattazione collettiva ha facoltà di intervenire modificando in melius le previsioni a favore del lavoratore. Quando spetta la prestazione La prestazione è concessa in occasione di ciascun: - matrimonio civile; - matrimonio concordatario; - unione civile, contratti dal lavoratore e non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo. Unica eccezione al generale criterio di incumulabilità è prevista per l’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL, nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni. Il lavoratore dipendente deve: - poter far valere un rapporto di lavoro di durata almeno pari a una settimana; - aver superato l’eventuale periodo di prova; - assentarsi effettivamente dal lavoro, nell’arco di 60 giorni dalla celebrazione del matrimonio. Il congedo matrimoniale spetta a entrambi i coniugi lavoratori che possono fruirne anche contemporaneamente. L’assegno per congedo matrimoniale non spetta ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). In caso di lavoratore straniero, si ha diritto alla prestazione in oggetto se risulta acquisita in Italia sia la residenza, prima della data del matrimonio/unione civile sia lo stato di coniugato. Per poter beneficiare della prestazione, è necessario, inoltre, che sussistano le seguenti condizioni: - rapporto di lavoro in essere da almeno una settimana; - lavoratore assunto con la qualifica di operaio o apprendista operaio; - datore di lavoro operante nei settori industria e artigianato. Anticipo e conguaglio dell’indennità La somma anticipata dal datore di lavoro in busta paga viene esposta a conguaglio in compensazione con i contributi dovuti per il periodo di paga di riferimento tramite il flusso UniEmens, indicando all’interno dell’elemento di “DatiRetributivi” – “AltreACredito” – “CausaleAcredito”, i codici: - L051: “Assegno per congedo matrimoniale”; - L052, “Diff. Assegno per congedo matrimoniale”. Pagamento diretto Hanno diritto alla prestazione a pagamento diretto i predetti lavoratori in stato di disoccupazione che, nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro appartenenti ai settori industria o artigianato. Anche in questo caso vale la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo. Qualora sussistano i requisiti per il pagamento diretto, la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, attraverso il servizio di invio on-line, disponibile sul sito internet. Nel modello da trasmettere, il richiedente deve dichiarare: - di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per richiedere la prestazione; - di avere acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di avere acquisito anche in Italia lo stato di coniugato; - di non avere svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero; - di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile (da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi); - di percepire un'indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall'INAIL alla data del matrimonio. Onere a carico del datore di lavoro Per tutte le categorie di lavoratori si tratta sempre e comunque di un congedo retribuito e in relazione al quale maturano tutti gli elementi di retribuzione differita e l’anzianità lavorativa. Le distinzioni riguardano il fatto che, in alcuni casi, l’onere retributivo non rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro. La retribuzione relativa al periodo di congedo matrimoniale è posta interamente a carico del datore di lavoro nei seguenti casi: - impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti di aziende che svolgono la lavorazione del tabacco; - aziende agricole; - commercio; - credito e assicurazioni; - enti locali e statali; - lavoratori domestici; - giornalisti. Compatibilità con altri istituti contrattuali Il congedo matrimoniale non può essere computato in conto ferie né valere a titolo di preavviso di licenziamento. Ai lavoratori non in servizio per malattia, sospensione, maternità, l'assegno per congedo matrimoniale viene comunque corrisposto, in sostituzione, del congedo matrimoniale. Le festività che occorrono nel corso del congedo comportano la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva. Durante il periodo di congedo maturano le ferie e le mensilità aggiuntive e la corrispondente retribuzione è utile ai fini del calcolo del TFR. I giorni di congedo devono essere fruiti consecutivamente, cioè non possono essere frazionati. Il lavoratore è tenuto a presentare la relativa richiesta con un preavviso di almeno 6 giorni e, al rientro in azienda, presentare una copia del certificato di matrimonio. Nella richiesta di congedo devono essere indicati: - la data di celebrazione; - il periodo in cui si intende fruire dei 15 giorni di congedo retribuito. Durante l’assenza per congedo matrimoniale, il lavoratore matura tutti gli istituti di retribuzione differita, come ferie, ROL, TFR e mensilità aggiuntive. Ai lavoratori non in servizio per malattia, sospensione, maternità, l'assegno per congedo matrimoniale viene comunque corrisposto in sostituzione, essendo più favorevole.