È in vigore dal mese di marzo 2022 la nuova misura di sostegno delle famiglie, l’assegno unico e universale per i figli a carico, erogata direttamente dall’INPS su domanda dei soggetti interessati. La misura consiste nel riconoscimento di un importo esente da imposizione fiscale, determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare e alla composizione dello stesso. L'assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto, con riguardo all'ipotesi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni. Requisiti di base In aggiunta al “carico” dei figli, viene richiesto al richiedente, al momento della presentazione della domanda e fermo restando il perdurare per tutta durata del beneficio, il rispetto congiuntamente dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi; assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; residenza e domicilio in Italia; residenza in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a 6 mesi. presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico. Limiti anagrafici dei figli Le condizioni per ricevere l’assegno unico, però, cambiano quando i figli compiono 18 anni (INPS, mess. n. 1714 del 20 aprile 2022). L’importo mensile, che va da un minimo di 50 euro a un massimo di 175 euro, considerando solo la cifra base, si riceve per i tre anni successivi al compimento della maggiore età solo in presenza di uno dei seguenti requisiti: - frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; - svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; - registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; - svolgimento del servizio civile universale. Al ricorrere di questa fattispecie, può accadere che: - i ragazzi e le ragazze presentino una nuova domanda autonoma che fa decadere quella presentata dai genitori in precedenza: in questo caso i pagamenti sono effettuati direttamente a beneficio dei giovani interessati; - i figli non procedono in autonomia, e la richiesta inoltrata all’INPS in principio viene posta in stato di “Evidenza”: per continuare a ricevere gli importi previsti è necessaria una integrazione per dichiarare di essere in regola con i nuovi requisiti richiesti. Importo spettante Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni, l’importo dell’assegno unico previsto è pari a: - 85 euro mensili in caso di ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro; - decresce gradualmente all’aumentare del valore ISEE; - 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro o quando non sia presentato alcun ISEE. In caso di figlio in condizione di disabilità, non sussistono limiti di età ed è prevista una maggiorazione fino al compimento dei 21 anni pari ad 80 euro mensili sull’assegno riconosciuto. Comunicazione di variazione Nel caso in cui sia necessario variare i dati dichiarati per la percezione dell’assegno, all’interno della domanda già presentata, attraverso il tasto funzione “Modifica”, è possibile variare i seguenti campi delle schede figlio: - variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio; - variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio divenuto maggiorenne (18-21 anni); - modifiche attinenti all’eventuale separazione o coniugio dei genitori; - criterio di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori; - spettanza delle maggiorazioni previste; - variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore. N.B.: È necessario presentare tempestivamente la domanda di variazione, poichè le modifiche hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati. Unica eccezione a questa regola è costituita dalla dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio laddove preesistente alla modifica in domanda che ha effetto retroattivo dalla data di decorrenza della disabilità. Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze All’interno della sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, nella visualizzazione di riepilogo è presente un campo denominato “Evidenze”, in cui sono mostrate le eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria e che ne impediscono il completamento. Se le evidenze sono più di due, la lista può essere visualizzata accedendo al dettaglio della domanda e selezionando il tab “Evidenze”. Esempio pratico Domanda presentata a marzo 2022 per due figli, di cui uno avente 15 anni di età e l’altro 17. A giugno 2022 il maggiore compie 18 anni. Se il figlio presenta domanda autonoma tale evento genera, in automatico, la decadenza della relativa “scheda” presente nella domanda del genitore e l’erogazione della prestazione proseguirà direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante. In caso contrario, la domanda presentata dal genitore sarà messa in stato “Evidenza” per consentire l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle ulteriori condizioni previste. Il genitore richiedente deve dunque: - accedere alla domanda on-line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”; - selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne; - selezionare la presenza di una delle condizioni che legittimano la prosecuzione della percezione dell’assegno unico. Dopo il salvataggio dei dati inseriti, la domanda integrata è messa nuovamente “in istruttoria” per le opportune verifiche. In caso di esito positivo, al genitore saranno riconosciute anche le somme arretrate spettanti (ossia dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età).