Asseverazione sismabonus tardiva: la remissione in bonis deve arrivare prima della comunicazione dell’opzione di cessione e sconto in fattura. Nel caso in cui arrivi in ritardo, l’unico modo per sanarla sarà annullare gli effetti della cessione e poi procedere con una nuova comunicazione di opzione. Attivandosi, per le spese 2023 e le rate residue di anni precedenti, entro il prossimo 4 aprile. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 64 dell'8 marzo 2024. Dopo avere richiamato la normativa di riferimento, l'Amministrazione finanziaria pone l'attenzione sulla circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 con la quale ha precisato che «per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori». Un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sisma bonus. Ne deriva, dunque, che, in assenza dell'asseverazione, il contribuente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, può fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (art. 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013)». Tuttavia, con l'entrata in vigore dell'articolo 2-ter del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (norma di interpretazione autentica) il legislatore ha chiarito che, «è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121». In merito all'istituto della remissione in bonis, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 16 del 2012, «La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista». Nel caso di specie, essendosi la remissione in bonis perfezionata con il versamento della somma di 250 euro il 30 novembre 2023 - ovvero dopo la trasmissione del modello di comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura - la stessa non produce gli effetti disposti dalla norma innanzi richiamata. Al verificarsi delle condizioni, è possibile, tuttavia, avvalersi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, secondo cui «Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024. 2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. 3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate». Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 410221/2023 del 23 novembre 2023, sono state stabilite le: «Modalità di comunicazione dei crediti d'imposta non utilizzabili 1.1. La comunicazione dei crediti d'imposta non utilizzabili, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, all'interno della "Piattaforma cessione crediti", direttamente da parte dell'ultimo cessionario titolare dei crediti stessi. 1.2. Tramite il medesimo servizio di cui al punto 1.1 possono essere consultati i dati delle comunicazioni accolte. 2. Contenuto della comunicazione 2.1. Per i crediti d'imposta di cui all'articolo 121, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. crediti tracciabili), sono indicati: a) il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili; b) una o più rate annuali dei suddetti crediti. 2.2. La comunicazione è accolta se le rate dei crediti di cui al punto 2.1 risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa. 2.3. Per i crediti diversi da quelli di cui al punto 2.1 (c.d. crediti non tracciabili) sono indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura. La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale. 2.4. Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l'ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. 2.5. Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse». Pertanto, ove l'ultimo cessionario non abbia ancora utilizzato i crediti acquisiti e provveda nei termini innanzi indicati ad inviare la "comunicazione dei crediti non utilizzabili", e la stessa sia accolta, rendendo di fatto priva di effetti la cessione, il contribuente (nel caso di specie un condominio) potrà, successivamente, procedere con la cessione dei crediti che, per l'effetto, risulterà successiva alla regolarizzazione della tardiva asseverazione. La comunicazione della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute nel 2023 andrà effettuata - come chiarito in premessa - entro il 4 aprile 2024. Infine, l'Agenzia chiarisce che il riversamento del credito erroneamente ceduto ha il "solo fine di 'precostituire' il credito a disposizione dell'utilizzo del cessionario". Ciò significa che il credito resta nella disponibilità dell'ultimo cessionario (ferma l'esigenza di definire i rapporti di natura privatistica tra le parti), con la conseguenza che non si produce un annullamento dell'originaria comunicazione della cessione del credito, né di quelle successive.