Con il messaggio n. 2640 del 17 luglio 2024 l’INPS conferma anche per il 2024 lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni. L’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante. I modelli 730/4 sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate all’INPS e riportano i conguagli derivanti dall’abbinamento della dichiarazione 730, che i sostituti d'imposta effettueranno sulle prestazioni erogate al dichiarante, quali, ad esempio, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti o i trattamenti pensionistici. Per i casi di incapienza, qualora sia impossibile per l’INPS effettuare o completare i conguagli 730 a debito (a causa, ad esempio, della cessazione della prestazione o in casi di prestazione diventata esente) sono previsti i seguenti codici: - codice CP, conguaglio non possibile parziale; - codice CT, conguaglio non possibile totale. A partire dallo scorso anno 2023, per il modello 730 è previsto un ulteriore codice diniego: codice ES, diniego per soggetti residenti all’estero. Servizio online Assistenza fiscale Ai fini dell’assistenza fiscale 2024, i contribuenti, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale. Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, imputato al dichiarante, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (comprensivo eventualmente di: primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito. Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in esame consente ai contribuenti di: - trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2024; - richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto d’imposta che deve effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS svolgendo correttamente il ruolo di sostituto d’imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli. Gestione delle risultanze contabili Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di portare a termine l’applicazione dei conguagli a debito scaturenti dal modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), invierà un’apposita comunicazione all’interessato, o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate. Il termine ultimo per la rateazione dei conguagli a debito è il rateo di prestazione erogato nel mese di novembre 2024. Conseguentemente, posto che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 è fissato al 30 settembre 2024, ai fini della determinazione del numero di rate per il versamento dei debiti d’imposta, dovuti a titolo di saldo e di primo acconto, il dichiarante deve tenere conto, oltre che del predetto limite temporale del mese di novembre 2024, anche dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate dall’INPS. Quindi, nei casi in cui la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno 2024, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito deve corrispondere al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2024.