AssoSoftware: saldo IVA annuale prorogato al 20 luglio 2020

AssoSoftware, in risposta ai numerosi quesiti ricevuti in questi giorni da parte dei propri associati e dei loro clienti, ritiene opportuno chiarire quale dovrebbe essere, a suo avviso, il corretto comportamento per il versamento del saldo IVA annuale, qualora ci si avvalga della possibilità di versare contestualmente al saldo delle imposte dei redditi, qualora si rientri nella proroga al 20 luglio 2020.

A tal proposito l’Associazione ricorda che il comunicato stampa del DPCM recitava “è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA”, mentre il testo definitivo del DPCM riportava invece che la proroga si applicava “… ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonchè dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive …”.

Sembra evidente, prosegue l’Associazione, la dimenticanza nella mancata inclusione del saldo IVA da dichiarazione annuale.

A tal proposito AssoSoftware ritiene che i termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi siano estensibili anche al versamento del saldo IVA 2019, qualora il medesimo sia versato entro i termini di versamento delle imposte a saldo secondo quanto previsto dall’art. 6, del D.P.R. n. 542 del 1999. Si ricorda inoltre che il versamento dell’IVA a saldo potrebbe rientrare nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 ed essere effettuato entro il prossimo 16 settembre (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili).

L’articolo 6 DPR 542 del 14/10/1999 infatti prevedeva: “1. La differenza tra l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell’articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data”.

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