Tra le misure contenute nel ddl di conversione del D.L. n. 13/2023 approvato dalla Camera - recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune – si segnala l’esonero contributivo previsto a favore delle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nello specifico, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’articolo 26, comma 1, riconosce alle suddette imprese un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 22 e 24 della Legge n. 240/2010 (contratti di ricerca di durata biennale rinnovabili e contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dalle Università per attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti). È stabilito, inoltre, che ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L'esonero si applica, per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse assegnate per l'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal DM del 6 agosto 2021. Infine, per quanto riguarda la disciplina delle modalità di riconoscimento del beneficio (nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026), il comma 3 demanda a un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.