Con il decreto interministeriale n. 365 del 2023, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla L. n. 92/2012 per l’assunzione di donne. Si ricorda inoltre che per le assunzioni di donne effettuate fino al 31 dicembre 2023 è stato previsto l’esonero totale nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. Settori e professioni I settori individuati dal decreto Interministeriale caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% sono per l’anno 2024 principalmente tre: agricoltura, industria e servizi. Per quanto riguarda invece le attività e le professioni con una maggiore percentuale di disparità queste sono state individuate in: membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale; ingegneri, architetti e professioni assimilate; operai di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende; sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate; artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali; conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia. Incentivi stabili per l’occupazione femminile (L. n. 92/2012) La L. n. 92/2012 ha previsto, in via strutturale, un incentivo a favore di quei datori di lavoro che assumono donne prive di impiego regolarmente retribuito. Si tratta in particolare di: - donne over 50, disoccupate da oltre 12 mesi; - donne prive di impegno regolarmente retribuito in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea; - donne di qualsiasi età prive di impegno regolarmente retribuito da almeno 6 mesi destinate assunte in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere; - donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Si ricorda che: - per il requisito “prive di un impiego regolarmente retribuito” da almeno 24 mesi (o 6 mesi), occorre considerare il periodo di 24 mesi (o 6 mesi) antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'art. 50, comma 1, lett. C bis), TUIR) la cui remunerazione annua sia > 8.174 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo > 5.500 euro. - quanto al requisito della residenza in “aree svantaggiate”, queste ultime vengono individuate dalla legge (art. 4, comma 11, L. n. 92/2012) nelle “Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea”. Il beneficio consiste in una riduzione pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (sia INPS che INAIL) per un periodo massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato. Possono essere beneficiari dell'incentivo previsto dalla L. n. 92/2012 tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, e le imprese di somministrazione. Rapporti incentivati L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (purché la trasformazione avvenga entro la scadenza del beneficio) e riguarda sia i rapporti full-time che part-time. Il beneficio spetta inoltre anche qualora l’assunzione sia a scopo di somministrazione e anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001. L'agevolazione non spetta, invece, per i rapporti di lavoro domestico e per le tipologie contrattuali non caratterizzate da continuità e stabilità del rapporto, quali il lavoro intermittente e le prestazioni occasionali. Condizioni di spettanza dell'incentivo Oltre alla consueta applicazione dei principi generali in tema di agevolazioni, l'esonero parziale spetta se l'assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Con la circ. n. 111/2013 l’INPS ha precisato che non costituiscono ragione di diminuzione dell'occupazione le dimissioni volontarie del lavoratore, l'invalidità o il decesso, il pensionamento per raggiunti limiti di età, la riduzione volontaria dell'orario di lavoro e il licenziamento per giusta causa. L'incremento è calcolato secondo il criterio della Unità di lavoro annuo (U.L.A.) e deve essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro. L'incentivo è, altresì, subordinato al fatto che il datore di lavoro non abbia ricevuto e, poi, non rimborsato o depositato in conto bloccato aiuti illegali o incompatibili della Commissione europea e che non sia un'impresa in difficoltà. Si precisa infine che la norma e il beneficio non è soggetta al rispetto della normativa sul “de minimis”. Incentivi per le assunzioni femminili fino al 31 dicembre 2023 La legge di Bilancio 2023 ha previsto per il solo anno 2023 un potenziamento degli incentivi per i datori di lavoro, al fine di promuovere l’assunzione femminile. In particolare, è stato previsto, per tutte le nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la possibilità per il datore di lavoro di fruire di un esonero contributivo totale nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. Si ricorda che: - l’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, purché non prevedano un divieto di cumulo con altri benefici; - sono comunque dovute alcune forme di contribuzioni “minori” elencate dall’INPS; - l’incentivo è stato autorizzato dalla Commissione Europea ed è sottoposto al plafond del Temporary Framework, variabile per settore di impresa. Tabella comparativa costo azienda Proviamo qui di seguito a comparare il costo azienda e il beneficio applicando le regole in vigore fino al 31 dicembre 2023 e le regole ordinarie previste in modo stabile, ipotizzando la seguente posizione lavorativa: - contratto Metalmeccanica Industria - qualifica Impiegato - livello C2 - orario di lavoro 100% - retribuzione lorda mensile: euro 1.860,97 - settore inquadramento INPS: industria fino a 15 dipendenti Elementi Costo ordinario senza agevolazioni Costo con agevolazione anno 2023 Costo con agevolazione strutturale Retribuzione diretta 24.193 24.193 24.193 Retribuzione differita (13° mensilità) 1.861 1.861 1.861 Aliquota contributiva c/azienda 28,46% 28,46% 28,46% Contributi INPS 7.414 7.414 7.414 Esonero/riduzione == 7.414 3.707 TFR 1.930 1.930 1.930 Totale costo annuo 35.398 27.984 31.691 Risparmio rispetto al costo ordinario 21% 11%